Agenzia delle Entrate: tempo fino al 2 ottobre per chiudere i conti

Liti_pendentiHai controversie aperte con l’Agenzia delle Entrate?

Puoi beneficiare della definizione agevolata delle liti pendenti, regolamentata congiuntamente dall’articolo 11 del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, e dalla circolare 22/E emessa il 28 luglio scorso dall’ente. 
 
Il provvedimento, di cui si può usufruire fino al 2 ottobre, riguarda le liti, aperte al 24 aprile, e sottoposte alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Fondamentale, in tal senso, è che le controversie abbiano visto la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, che la stessa “sia stata evocata in giudizio”. 
 
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La definizione include i casi che hanno visto coinvolte simultaneamente Agenzia delle Entrate e Agenzia di Riscossione, ma non quelli di cui è stata protagonista solo quest’ultima
 

Cosa si intende per liti pendenti?

Il riferimento è alle controversie che hanno visto il ricorso introduttivo all’Agenzia delle Entrate, ma per le quali non è ancora stata emessa pronuncia passata in giudicato. 
Sono, al contrario, escluse dal provvedimento le liti che riguardano dazi doganali, accise e IVA riscossa all’importazione
 
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In cosa consiste la definizione agevolata?

Il cittadino è tenuto a saldare integralmente le imposte inerenti il contenzioso e gli interessi maturati a seguito di ritardata iscrizione a ruolo
 

Non devono invece essere corrisposti interessi di mora e sanzioni collegate al tributo

Se la lite riguarda unicamente interessi di mora o sanzioni non connesse ai tributi, la rottamazione si perfeziona pagando il 40% del totale
 
Qual è il rapporto tra la definizione agevolata “semplice” e quella delle liti pendenti? 
Il contribuente può chiedere di beneficiare di entrambe simultaneamente, o sceglierne solo una. Tuttavia, non è possibile rinunciare alla prima, dopo aver inoltrato domanda, per accedere alla seconda
 
Inoltre, mentre per usufruire della definizione agevolatasemplice bisogna saldare integralmente il dovuto, per quanto riguarda le liti tributarie è sufficiente presentare domanda entro il 2 ottobre e versare l’ammontare della prima tranche, pari al 40% del totale
 
Il pagamento può essere suddiviso in un massimo di tre quote, se il totale netto supera i 2.000 euro. In tal caso, la seconda e terza scadenza ricorrono il 30 novembre (40%) e 2 luglio 2018 (20%).
 
La redazione