Grazie a Manovrina estesi i termini di mediazione tributaria

Avere problemi con il Fisco talvolta è particolarmente sgradevole. Si sa, tutto ciò che ha a che fare con il denaro può essere fonte di tali e tante preoccupazioni, da togliere il sonno, specie per il timore di lunghi, a volte lunghissimi, tempi di attesa per ottenere un responso. In tale ottica, l’estensione della soglia al di sotto della quale è obbligatoria la mediazione tributaria rappresenta indubbiamente una buona notizia.
La cosiddetta Manovrina, ovvero il Decreto 50 del 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, ha stabilito, all’articolo 10, che il suddetto tetto passa da 20mila a 50mila euro. Il cambiamento riguarda gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018. A fare fede  è la data di ricezione dell’atto e non quella di spedizione. La soglia massima resta fissata a 20mila euro per gli atti impugnabili recapitati entro il 31 dicembre 2017. 
Il reclamo-mediazione riguarda gli atti impositivi prodotti dall’Agenzia delle Entrate e da quella di riscossione. A essere interessati, i provvedimenti inerenti imposte (bollo auto, tassa suri rifiuti), la cui pretesa non supera i 50mila euro, come pure le comunicazioni relative all’iscrizione di fermo amministrativo e l’ipoteca sugli immobili. Il nuovo tetto è valido anche per le sanzioni, per i documenti che certificano il rifiuto a risarcire tributi, e i casi del cosiddetto “silenzio-rifiuto” vigente da tre mesi dalla presentazione della domanda di rimborso. 

Mediazione tributaria 

Soglia_mediazione_tributaria

Avere problemi con il Fisco talvolta è particolarmente sgradevole
Si sa, tutto ciò che ha a che fare con il denaro può essere fonte di tali e tante preoccupazioni, da togliere il sonno, specie per il timore di lunghi, a volte lunghissimi, tempi di attesa per ottenere un responso. 
 
In tale ottica, l’estensione della soglia al di sotto della quale è obbligatoria la mediazione tributaria rappresenta indubbiamente una buona notizia.
 
La cosiddetta Manovrina, ovvero il Decreto 50 del 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, ha stabilito, all’articolo 10, che il suddetto tetto passa da 20mila a 50mila euro
 
Il cambiamento riguarda gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018. A fare fede  è la data di ricezione dell’atto e non quella di spedizione. La soglia massima resta fissata a 20mila euro per gli atti impugnabili recapitati entro il 31 dicembre 2017
 
 

Il reclamo-mediazione

riguarda gli atti impositivi prodotti dall’Agenzia delle Entrate e da quella di riscossione
 
A essere interessati, i provvedimenti inerenti imposte (bollo auto, tassa suri rifiuti), la cui pretesa non supera i 50mila euro, come pure le comunicazioni relative all’iscrizione di fermo amministrativo e l’ipoteca sugli immobili. 
 
Il nuovo tetto è valido anche per le sanzioni, per i documenti che certificano il rifiuto a risarcire tributi, e i casi del cosiddetto “silenzio-rifiutovigente da tre mesi dalla presentazione della domanda di rimborso.
 
La redazione