La mora non contribuisce al calcolo dell’usura oggettiva (?)

Usura oggettiva tassi soglia Usura_Oggettiva

L’usura bancaria è ormai un fenomeno tristemente noto e diffuso, ma quando poi si tratta di definirlo e quantificarlo, diventa una sorta di corpo nebuloso, inafferrabile e sfuggente. 

Una terra di nessuno  difficile da regolamentare, visto che già individuare gli elementi che concorrono a formarlo è (quasi) impossibile. E le sentenze emesse non sempre contribuiscono a far chiarezza, come abbiamo già rilevato.

L’ultimo pronunciamento in tal senso risale a qualche giorno fa, e proviene dal Tribunale di Roma

Questo ha stabilito che gli interessi di mora non incidono sulla valutazione dell’usura oggettiva, sancendo, di fatto,  “l’incumulabilità del tasso corrispettivo e del tasso di mora ai fini del raffronto con la soglia di usura, proprio in ragione della disomogeneità delle due grandezze e della loro profonda diversità di funzione, che non ne consente la mera addizione”.

Insomma, precisa l’avvocato Antonio De Simone (Foro di Napoli), “al di là della sostitutività dei due tassi, portando a termine il ragionamento del Collegio romano, il principio sotteso alla pronuncia potrebbe sintetizzarsi in questi termini: gli interessi di mora, che devono di per sé sottostare al tasso soglia, non vanno computati nella determinazione del TEG”.

Tuttavia, mentre la dottrina tentenna e s’interroga, i cittadini continuano a pagare sulla propria pelle gli effetti della discrezionalità, se non addirittura della confusione, che caratterizza il settore creditizio.

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Da redazione