Per liberarti dai debiti c’è una data che devi tenere d’occhio

2 ottobre. È questa la prima, nuova, scadenza che deve tenere d’occhio chi ha aderito nei mesi scorsi alla procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione).
Il termine ultimo per il pagamento della seconda rata del debito oggetto di rottamazione sarebbe infatti il 30 settembre ma, trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al successivo primo giorno lavorativo. 
Entro il 31 luglio gli interessati hanno dovuto invece versare l’importo relativo alla prima tranche. Il pagamento ha determinato un duplice effetto: l’annullamento di eventuali pregresse procedure di rateizzazione, e la sospensione del fermo amministrativo, a condizione che il debito originario sia stato integralmente oggetto di definizione agevolata. 
 
Conseguenze in caso di mancato, tardivo, o insufficiente versamento delle tranche successive alla prima
Tanto per cominciare si decade dal provvedimento e AER è autorizzata a riprendere le procedure di riscossione. È possibile ottenere una nuova rateizzazione solo per cartelle notificate da meno di 60 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso alla definizione agevolata. Inoltre i pagamenti precedentemente effettuati vengono considerati un acconto sul totale dovuto. 
 
Quali sono i diritti del contribuente in caso di cartelle esattoriali mai notificate?
In un Paese in cui la burocrazia funziona a pieno regime non dovrebbe mai accadere, eppure, nella realtà quotidiana è più che una remota eventualità. Parliamo dei casi in cui i contribuenti rimangono completamente all’oscuro dei debiti a loro carico, fino a quando un evento fortuito e casuale scoperchia improvvisamente il “vaso di Pandora”. Quali azioni è possibile intraprendere per difendersi? Sul punto è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 13584/2017. 
La pronuncia è stata originata dalla vicenda di un contribuente che solo a seguito di un accertamento di conservatoria dell’iscrizione ipotecaria è venuto a conoscenza dell’esistenza di una serie di cartelle esattoriali. Nulla gli era stato notificato, così, per verificare l’ammontare del debito e la sua “data di nascita” ha richiesto un estratto di ruolo. È così emerso che nessuna comunicazione era stata inoltrata, e che peraltro la pendenza risultava prescritta. Con l’occasione la Cassazione ha specificato che i termini temporali utili per fare opposizione ai vizi delle cartelle sono di 60 giorni. 
 
Quando sono inefficaci le comunicazioni tramite posta elettronica certificata?
A Scafati (Salerno) la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso contro Equitalia presentato da tre imprenditori invalidando i debiti loro notificati per via telematica. Gli importi, che sommati ammontavano a 150mila euro, sono quindi risultati decaduti e prescritti. Nello specifico, le motivazioni all’origine della pronuncia sono state, in un caso, l’assenza della firma dell’ufficiale giudiziario e, nell’altro, il fatto che i documenti allegati fossero in PDF e non nel formato indicato nella normativa. 

Liberati dai debiti Liberati_Dai_Debiti

2 ottobre. È questa la prima, nuova, scadenza che deve tenere d’occhio chi ha aderito nei mesi scorsi alla procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione).
 
Il termine ultimo per il pagamento della seconda rata del debito oggetto di rottamazione sarebbe infatti il 30 settembre ma, trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al successivo primo giorno lavorativo
 
Entro il 31 luglio gli interessati hanno dovuto invece versare l’importo relativo alla prima tranche. Il pagamento ha determinato un duplice effetto: l’annullamento di eventuali pregresse procedure di rateizzazione, e la sospensione del fermo amministrativo, a condizione che il debito originario sia stato integralmente oggetto di definizione agevolata
 
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Tanto per cominciare si decade dal provvedimento e AER è autorizzata a riprendere le procedure di riscossione. È possibile ottenere una nuova rateizzazione solo per cartelle notificate da meno di 60 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso alla definizione agevolata. Inoltre i pagamenti precedentemente effettuati vengono considerati un acconto sul totale dovuto. 
 

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In un Paese in cui la burocrazia funziona a pieno regime non dovrebbe mai accadere, eppure, nella realtà quotidiana è più che una remota eventualità. Parliamo dei casi in cui i contribuenti rimangono completamente all’oscuro dei debiti a loro carico, fino a quando un evento fortuito e casuale scoperchia improvvisamente ilvaso di Pandora”. Quali azioni è possibile intraprendere per difendersi? Sul punto è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 13584/2017
 
La pronuncia è stata originata dalla vicenda di un contribuente che solo a seguito di un accertamento di conservatoria dell’iscrizione ipotecaria è venuto a conoscenza dell’esistenza di una serie di cartelle esattoriali.
 
Nulla gli era stato notificato, così, per verificare l’ammontare del debito e la sua “data di nascita” ha richiesto un estratto di ruolo. È così emerso che nessuna comunicazione era stata inoltrata, e che peraltro la pendenza risultava prescritta. Con l’occasione la Cassazione ha specificato che i termini temporali utili per fare opposizione ai vizi delle cartelle sono di 60 giorni
 
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La redazione