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Notizie

Notizie in arrivo se vuoi rottamare il tuo debito

Hai chiesto di aderire alla definizione agevolata? 

Modulo-definizione-agevolata

In questi giorni riceverai da Equitalia gli aggiornamenti relativi alla tua pratica. La data da tenere d’occhio, infatti, è quella del 15 giugno, a partire dalla quale, per ciascuna domanda inoltrata, verrà inviato riscontro. 
 
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La dicitura riportata all’interno delle lettere inviate tramite raccomandata è “comunicazione somme dovute, e al suo interno si specifica se è stata accordata la rottamazione del debito. Sono acclusi anche i bollettini, sulla base della scelta della modalità di pagamento espressa al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata. 
 
Chi ha indicato un indirizzo di posta elettronica riceverà gli aggiornamenti tramite PEC. Inoltre, per scongiurare eventuali errori, Equitalia ha reso disponibile online una pagina informativa ad hoc. Dal 16 giugno, peraltro, tutte le informazioni saranno riportate anche all’interno dell’area riservata del portale. 
 
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Il responso dell’Agenzia di Riscossione può essere uno dei seguenti:

AT (accoglimento totale della richiesta di definizione agevolata): si riferisce a chi deve versare una somma per i debiti rottamabili, mentre non ha pendenze per quanto riguarda quelli non rottamabili;
AP (accoglimento parziale della domanda di rottamazione): riguarda chi ha da pagare sia per debiti rottamabili, che per quelli non rottamabili;
AD : in questo caso non è richiesto alcun pagamento;
AX: significa che per il debito rottamabile non va pagato nulla, mentre per quello non rottamabile c’è una cifra da versare;
RI: la richiesta di adesione agevolata è stata respinta in quanto l’ammontare indicato non è rottamabile, e dunque va saldato senza agevolazioni.
 
La comunicazione di Equitalia deve contenere un prospetto riepilogativo che riporti l’elenco delle cartelle esattoriali, come pure l’ammontare del debito che può essere rottamato, e di quello che invece è escluso dalla procedura con l’indicazione delle motivazioni. 
 

Come pagare?

Il saldo può avvenire tramite
- versamento in banca, in posta o presso le tabaccherie ITB;
- utilizzo degli sportelli bancomat che hanno sottoscritto il servizio di pagamento CBILL;
- Internet banking;
- addebito sul conto corrente;
- circuito Sisal e Lottomatica;
- portale Equitalia o app Equiclick;
- piattaforma PagoPa;
- sportello Equitalia.
 
Si può pagare in una rata, o fino a un massimo di cinque. Il 70% del totale va comunque versato entro il 2017, e la parte restante nel 2018; la scadenza della prima tranche è fissata per il prossimo luglio
 

…E se non pago o pago in ritardo?

Ciascuna di queste circostanze, come pure se si versa un importo non corrispondente all’ammontare integrale della rata, comporta la perdita dei benefici riguardanti la definizione agevolata. 
Equitalia ha quindi il diritto di riprendere l’attività riscossiva e i versamenti fino a quel momento effettuati costituiranno un acconto. 
 
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La redazione


Lecce: annullato debito da 450mila euro per vizio di notifica

Una cartella esattoriale che piomba inattesa a casa può rappresentare un dramma. A questo si somma una beffa crudele, quando la notifica è stata eseguita da Equitalia in modo opinabile e discutibile. Spesso infatti, non essendo presente nessuno presso il domicilio indicato, si liquida la procedura affiggendo un documento sul portone. Così basta una folata di vento per farlo sparire … e ledere in modo definitivo il diritto d’informazione dell’interessato. 
Fortunatamente però, la burocrazia è diventata “sorvegliata speciale”, grazie all’azione di sensibilizzazione portata avanti dalle associazioni dei consumatori, e ciò ha significato il moltiplicarsi delle cause volte a tutelare i loro diritti. Le sentenze che li vedono vittoriosi sono peraltro in aumento, anche grazie all’energica difesa di avvocati che stanno maturando sul campo un’esperienza specifica. L’ultima pronuncia, in ordine di tempo, ad andare in questa direzione, arriva dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
La sentenza n. 2082 del 2017 ha infatti dichiarato viziata da nullità assoluta una cartella esattoriale di circa 450mila euro inerente il pagamento di Irpef, Ires e Iva notificata il 29 novembre 2010. Equitalia è stata contestualmente condannata al saldo delle spese di giudizio per un ammontare di 8.000 euro oltre accessori di legge. La pronuncia, ribadendo qual è il corretto iter di notifica dell’avviso di pagamento, si è richiamata a quanto stabilito in materia dalla Corte di Cassazione.
Giovanni D’Agata (presidente dello Sportello dei Diritti) ha salutato favorevolmente la sentenza, sottolineando che va garantita al cittadino l’opportunità di difendersi efficacemente contro le cartelle esattoriali. Qualora ciò non avvenga, spiega, è condivisibile l’orientamento ormai consolidato che vede Equitalia condannata anche alle spese di giudizio. 
Va ricordato, peraltro, che sul caso in questione si era pronunciato anche il Tribunale di Lecce bollando come falsa la dichiarazione inerente il recapito dell’avviso di deposito della raccomandata contenente l’atto di accertamento nella cassetta delle lettere dell’interessato. La stessa era infatti stata in precedenza rimossa da ignoti. 
Una cartella esattoriale che piomba inattesa a casa può rappresentare un dramma. 
ANNULLAMENTO_CARTELLA_EQUITALIA
A questo si somma una beffa crudele, quando la notifica è stata eseguita da Equitalia in modo opinabile e discutibile. Spesso infatti, non essendo presente nessuno presso il domicilio indicato, si liquida la procedura affiggendo un documento sul portone. Così basta una folata di vento per farlo sparire … e ledere in modo definitivo il diritto d’informazione dell’interessato. 
 
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Fortunatamente però, la burocrazia è diventata “sorvegliata speciale”, grazie all’azione di sensibilizzazione portata avanti dalle associazioni dei consumatori, e ciò ha significato il moltiplicarsi delle cause volte a tutelare i loro diritti. 
 
Le sentenze che li vedono vittoriosi sono peraltro in aumento, anche grazie all’energica difesa di avvocati che stanno maturando sul campo un’esperienza specifica. L’ultima pronuncia, in ordine di tempo, ad andare in questa direzione, arriva dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
 
La sentenza n. 2082 del 2017 ha infatti dichiarato viziata da nullità assoluta una cartella esattoriale di circa 450mila euro inerente il pagamento di Irpef, Ires e Iva notificata il 29 novembre 2010. Equitalia è stata contestualmente condannata al saldo delle spese di giudizio per un ammontare di 8.000 euro oltre accessori di legge. 
 
La pronuncia, ribadendo qual è il corretto iter di notifica dell’avviso di pagamento, si è richiamata a quanto stabilito in materia dalla Corte di Cassazione.
 
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Giovanni D’Agata (presidente dello Sportello dei Diritti) ha salutato favorevolmente la sentenza, sottolineando che va garantita al cittadino l’opportunità di difendersi efficacemente contro le cartelle esattoriali. Qualora ciò non avvenga, spiega, è condivisibile l’orientamento ormai consolidato che vede Equitalia condannata anche alle spese di giudizio. 
 
Va ricordato, peraltro, che sul caso in questione si era pronunciato anche il Tribunale di Lecce bollando come falsa la dichiarazione inerente il recapito dell’avviso di deposito della raccomandata contenente l’atto di accertamento nella cassetta delle lettere dell’interessato. 
La stessa era infatti stata in precedenza rimossa da ignoti. 
 
La redazione 
 
 


 
 

Quali diritti se il creditore vuole mettere le mani sui tuoi beni?

Ipoteca e vendita all’asta sono due provvedimenti in grado di cambiare profondamente la vita di chi li subisce, per questo è importante conoscere i propri diritti. Sapere quali sono i limiti dell’azione di Equitalia & Co. consente infatti di intervenire anche se si è “sul filo del rasoio” riuscendo a salvaguardare i propri beni. Qui di seguito una breve guida che ti spiega come comportarti in caso di mancata notifica, o se hai un debito e i tuoi beni immobili vengono messi ripetutamente all’asta, ma invano.
 
Nulla iscrizione ipotecaria in caso di mancato preavviso 
La pronuncia è arrivata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti il 9 giugno 2016.  Detta sentenza ha stabilito che Equitalia, prima di procedere, in base al DPR n.602 del 29 settembre 1973, deve inoltrare apposita comunicazione al contribuente offrendogli una finestra temporale utile a saldare il debito o inoltrare osservazioni. 
La mancata notifica e la conseguente impossibilità di attivare un contraddittorio comportano quindi la decadenza dell’iscrizione ipotecaria in quando viene leso il diritto di partecipare al procedimento, contemplato peraltro dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  Questa regola vige comunque solo per i debiti fiscali, in quanto la CTP ha evidenziato di non essere competente in merito alle azioni di recupero del credito che non abbiano carattere fiscale. 
 
Beni immobili: dopo quanti tentativi la vendita salta?
È utile precisare che il termine di tre aste andate deserte vale soltanto per i beni mobili. In tal caso, se passano sei mesi senza che nessuno acquisti, la relativa documentazione va restituita in cancelleria e il giudice, in assenza di istanze da parte dei creditori, dovrà sancire la chiusura anticipata della procedura. 
Per quanto riguarda i beni immobili, dal novembre 2014 è in vigore una norma che riconosce al giudice di potere discrezionale di stabilire dopo quante aste infruttuose l’eventuale vendita non consenta più di soddisfare in modo ragionevole le aspettative dei creditori. A ricordarlo è l’avvocato Angelo Forte, in una consulenza pubblicata su La Legge Per Tutti. 
Trattandosi comunque di un principio non dettagliatamente disciplinato, spetta ai singoli tribunali il compito di procedere a regolamentare la materia in modo puntuale, ad esempio attraverso la definizione dei fattori da tenere in considerazione per decretare la conclusione anticipata dell’esecuzione forzata. 
Il consiglio per gli interessati è, dunque, di verificare di volta in volta se il tribunale interessato dalla vendita all’asta abbia introdotto una regolamentazione ad hoc, per poi interpellare un legale e controllare se ricorrono gli estremi per interrompere la procedura. 

Conoscere i propri diritti 

Vendita_asta

Ipoteca e vendita all’asta sono due provvedimenti in grado di cambiare profondamente la vita di chi li subisce, per questo è importante conoscere i propri diritti
 
Sapere quali sono i limiti dell’azione di Equitalia & Co. consente infatti di intervenire anche se si è “sul filo del rasoio” riuscendo a salvaguardare i propri beni
 
 
Qui di seguito una breve guida che ti spiega come comportarti in caso di mancata notifica, o se hai un debito e i tuoi beni immobili vengono messi ripetutamente all’asta, ma invano.
 
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Nulla iscrizione ipotecaria in caso di mancato preavviso 

La pronuncia è arrivata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti il 9 giugno 2016.  Detta sentenza ha stabilito che Equitalia, prima di procedere, in base al DPR n.602 del 29 settembre 1973, deve inoltrare apposita comunicazione al contribuente offrendogli una finestra temporale utile a saldare il debito o inoltrare osservazioni
 
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La mancata notifica e la conseguente impossibilità di attivare un contraddittorio comportano quindi la decadenza dell’iscrizione ipotecaria in quando viene leso il diritto di partecipare al procedimento, contemplato peraltro dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  Questa regola vige comunque solo per i debiti fiscali, in quanto la CTP ha evidenziato di non essere competente in merito alle azioni di recupero del credito che non abbiano carattere fiscale. 
 

Beni immobili: dopo quanti tentativi la vendita salta?

Vendita_astaÈ utile precisare che il termine di tre aste andate deserte vale soltanto per i beni mobili. In tal caso, se passano sei mesi senza che nessuno acquisti, la relativa documentazione va restituita in cancelleria e il giudice, in assenza di istanze da parte dei creditori, dovrà sancire la chiusura anticipata della procedura
 
Per quanto riguarda i beni immobili, dal novembre 2014 è in vigore una norma che riconosce al giudice di potere discrezionale di stabilire dopo quante aste infruttuose l’eventuale vendita non consenta più di soddisfare in modo ragionevole le aspettative dei creditori. A ricordarlo è l’avvocato Angelo Forte, in una consulenza pubblicata su La Legge Per Tutti.
 
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Trattandosi comunque di un principio non dettagliatamente disciplinato, spetta ai singoli tribunali il compito di procedere a regolamentare la materia in modo puntuale, ad esempio attraverso la definizione dei fattori da tenere in considerazione per decretare la conclusione anticipata dell’esecuzione forzata
 
Il consiglio per gli interessati è, dunque, di verificare di volta in volta se il tribunale interessato dalla vendita all’asta abbia introdotto una regolamentazione ad hoc, per poi interpellare un legale e controllare se ricorrono gli estremi per interrompere la procedura
 
La redazione 


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