Scoperti senza affidamento e usura

Gli ''scoperti senza affidamento'', da poco portati dalla Banca d'Italia ad autonoma categoria di rilevanza usuraria, vanno considerati sia sotto il profilo della formazione dei TEGM, sia sotto quello del riscontro negoziale del relativo fenomeno. Constatata l'ingiustificatezza e illegittimita' di tale voce, come tenuta distinta dalla categoria dell'apertura di credito, il lavoro si sofferma, per l'aspetto contrattuale, sulle varie situazioni pratiche riconducibili alla medesima e le legge alla luce della regola dell'''operativita' a vantaggio del cliente'' di cui all'art. 127 TUB.
Prassi di sconfinamento e interventi di eteronomia
 
In questi ultimi anni la prassi bancaria dello sconfinamento - tanto tradizionale nell’operatività, quanto pure articolata secondo una gamma ampia di situazioni diverse - è venuta a ricevere una peculiare attenzione dal fronte delle fonti di eteronomia. Il punto è ben noto.
Osservato sotto il profilo della descrizione strutturale, la dinamica dell’intervento eteronomo si è dipanata, in particolare, lungo due linee.
Dapprima, la riforma della legge vecchia fallimentare è andata positivamente a eliminare (nel 2005) la regola - di enucleazione propria del diritto giurisprudenziale e cardine reale della figura per i precedenti trent’anni di cronaca - della revocatoria fallimentare delle singole rimesse affluite su conto no coperto da apertura o da deposito.
 
Secondo quanto pare corretto ritenere, anzi, la detta riforma appare caratterizzata - oltre che per la sua morbidezza contenutistica - proprio per l’eliminazione di ogni autonoma valenza, in proposito, delle situazioni di sconfinamento: il contesto revocatorio degli attuali artt. 67, comma 3 lett. b., e 70 comma 3 l. fall. risulta occuparsi, in effetti, del ripianamento del debito comunque creatosi nel conto (: pareggiamento, subspecie, dello sconfinamento all’apertura).
In prosieguo, l’intervento eteronomo si è concentrato nel senso dell’introduzione di discipline particolari, in via apposita scritte proprio per la figura in questione. In battuta immediata, il riferimento va alla creazione - nel quadro della regolamentazione di «trasparenza contrattuale» del TUB - di norme ad hoc  per lo sconfinamento.
 
 

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