Atti vandalici sull’auto: chi ti risarcisce?

Parcheggi, torni dopo qualche ora…e trovi un’amarissima sorpresa

Polizza-atti-vandaliciUn gesto che hai fatto centinaia di volte in precedenza, e tutto è filato liscio. Non solo quando hai posteggiato sotto casa, ma anche nei pressi del lavoro. Non ti sei mai posto il problema che potesse succedere qualcosa in tua assenza, finchè un giorno ti ritrovi davanti alla macchina, e non puoi fare altro che constatare i danni subiti. Cercare di quantificarli…e augurarti di poter risolvere.

Una delle prime domande che sorge, in casi del genere, è: “sono coperto dall’assicurazione?”. La RC Auto riguarda la responsabilità civile verso terzi ma, se a colpire è stato un ignoto, tutto cambia, perché risulta materialmente impossibile aprire una pratica di rimborso. In casi del genere ci si può solo augurare di individuare testimoni oculari del fatto, o cogliere in flagrante chi lo ha determinato.

È quindi consigliabile stipulare una polizza auto ad hoc, quella per atti vandalici, che risarcisce i danni alla carrozzeria provocati da un gruppo, da singoli e da soggetti ignoti. Tuttavia tale protezione entra in gioco solo se l’importo supera la soglia minima pattuita contrattualmente.

Il rimborso per danni ai vetri dell’auto invece necessita della polizza cristalli. Hai subito un tamponamento dopo aver parcheggiato? La copertura è garantita solo dalla polizza Kasko.

L’iter da seguire per ottenere il risarcimento

Il primo passo da fare è presentare denuncia contro ignoti entro 90 giorni da quando sono stati rilevati i danni.

Deve poi essere inviata alla compagnia assicurativa una richiesta specifica, corredata dalla denuncia ed eventualmente anche da documentazione fotografica. Spetta al perito effettuare una stima dei danni subiti, che vengono risarciti se superano la soglia minima di 1.220 euro.

…e se l’auto era posteggiata in un’area custodita?

Responsabile di quanto accaduto è, in questo caso, l’azienda proprietaria del parcheggio, che ha l’obbligo di risarcire il proprietario del veicolo degli eventuali danni o del furto. A stabilirlo è l’articolo 1766 del Codice Civile.