Causa alla banca se non contestiamo gli estratti conto entro 60gg

Posso fare la causa alla banca per anatocismo se non ho mai contestato gli estratti conto?

Nella causa intentata dai clienti delle banche per l'applicazione, a loro danno, di interessi anatocistici (cause volte ad ottenere la rideterminazione delle somme dovute), gli istituti di credito sono soliti sollevare un'eccezione che, a prima vista, potrebbe spaventare i non pratici di questa materia: ossia la mancata contestazione, da parte del correntista, dei periodici estratti conto. Ricordiamo infatti che la banca è tenuta ad inviare periodicamente, alla propria clientela, una rendicontazione  dei movimenti e del saldo del rapporto di conto corrente. Il cliente, a sua volta, ha 60 giorni di tempo dalla ricezione di tale comunicazione per contestare gli errori eventuali commessi dall'istituto di credito.

 Ebbene, facendo leva su tale disposizione, le banche hanno l'abitudine - tra le altre cose - di opporsi alla richiesta del correntista di ricalcolo degli interessi, sulla scorta del fatto che quest'ultimo mai avrebbe contestato gli estratti conto ricevuti (contestazione che, infatti, di norma non avviene pressoché mai).

 Non vi preoccupate. Questo tipo di eccezione non deve farvi temere: la giurisprudenza, infatti, è concorde nel rigettarla.

 In proposito, la Cassazione ha chiarito, da oltre un ventennio, che le contestazioni dell'estratto conto (entro appunto 60 giorni) riguardano solo quelle che concernono la tenuta del conto (ad esempio la tenuta delle singole partite) e non la validità o l'efficacia del rapporto da cui sorgono i debiti o i crediti annotati [1].

 Ha affermato la Suprema Corte che "nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto [2] si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale", ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia del contratto di conto corrente da cui essi derivino: dunque l'approvazione o la mancata impugnazione dell'estratto di conto non implica che il debito fondato su un contratto nullo, annullabile o inefficace (o, comunque, su situazione illecita) diventi incontestabile [3].

 Dunque, l'impugnazione da parte del cliente sulla validità delle clausole del contratto stipulato con la banca non è in alcun modo collegata all'impugnazione dell'astratto conto trasmesso allo stesso cliente dalla banca [4].

 Di conseguenza, l'approvazione, sia pure tacita, dell'estratto conto da parte del cliente non impedisce l'impugnabilità della validità del contratto da cui derivano accrediti e addebiti [5].

[1] Cass. sent. del 18.04.1975.

[2] Art. 1832 cod. civ.

[3] Cass. sent. n. 10186 del 26.07.2001.

[4] Cass. sent. n. 4846 del 14.05.1998.

[5] Cass. sent. n. 1112/1984.