Che succede se compri un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

Usato è – quasi sempre – sinonimo di risparmio

Fermo-amministrativoIl problema, però, è che non necessariamente spendere meno implica una reale convenienza. Soprattutto se la cifra da pagare è particolarmente bassa, dovremmo chiederci cosa ci guadagna l’interlocutore, ed eventualmente desistere dall’affare. Infatti, il rischio che stiano cercando di rifilarci una qualche patata bollente è più che tangibile.

L’esempio classico? L’acquisto di un’auto usata tramite concessionaria. Magari il prezzo proposto è oggettivamente “ghiotto”, in quanto molto più basso di quello di mercato…ma quasi certamente ciò non dipende dalla generosità del venditore. La causa potrebbe essere l’esistenza di un fermo amministrativo.

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Può essere ceduta un’auto gravata da tale provvedimento? La risposta è sì, a patto che chi compra ne sia informato prima che il contratto venga sottoscritto. In caso di omissione, si può ricorrere alle vie legali, in quanto il venditore ha gravemente violato i suoi obblighi.

Acquisto auto gravata da fermo amministrativo: quali conseguenze?

La buona notizia è che la transazione non trasferisce il debito al nuovo proprietario, ma questo è comunque impossibilitato a utilizzare il veicolo fino a quando il creditore non viene pagato. Le opzioni praticabili, per chi ha acquistato, sono, in definitiva, due: sollecitare il venditore a saldare la pendenza, o farsene carico direttamente, anticipando la cifra, per poi chiederne la restituzione.

Circolare con un’auto sottoposta a fermo amministrativo può costare caro, in quanto la multa prevista è compresa tra 776 e 3.111 euro. Alla sanzione economica, comunicata tramite verbale ad Agenzia delle Entrate Riscossione, si aggiunge il sequestro del veicolo.

E se il concessionario vende l’auto senza dire nulla?

Si può chiedere l’annullamento del contratto; in un caso del genere, qualche mese fa, il giudice ha riconosciuto il danno subito dall’ignaro nuovo proprietario. È stato quindi accordato il rimborso del prezzo pagato per acquistare il veicolo, che proveniva da un’asta giudiziaria.

In appello la concessionaria ha tentato di difendere le proprie ragioni dichiarando che la controparte avrebbe dovuto effettuare adeguate verifiche presso il Pubblico Registro Automobilistico. Dal canto suo il giudice ha spiegato che il fermo amministrativo determina l’impossibilità di fruire appieno del  mezzo fino al saldo del debito. Nel caso in cui il provvedimento non sia preventivamente reso noto, quindi, il contratto può essere cancellato (articolo 1489 Codice Civile).

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 La redazione