Cosa fare quando arriva l’ufficiale giudiziario

Che succede quando il creditore si rivolge al tribunale?

Ufficiale-giudiziarioQuasi certamente interviene l’ufficiale giudiziario per setacciare le banche dati del Fisco, dell’INPS e affini, del PRA e degli enti pubblici, individuando beni e fonti di reddito a disposizione del debitore. Un modo, questo, per consentire al creditore di muoversi “a colpo sicuro” per decidere cosa è preferibile aggredire.

Conclusa questa fase, l’ufficiale giudiziario mette nero su bianco i risultati della ricerca stilando un verbale. Segue la localizzazione materiale di beni e redditi su cui potrà rivalersi il creditore; nel peggiore dei casi si procede al pignoramento allo scopo di impedire al debitore di trasferire ciò che possiede per non pagare.

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…E se l’ufficiale giudiziario non trova quello che dovrebbe?

In caso di discrepanze tra l’esito dell’indagine telematica e quanto fisicamente presente presso il domicilio del debitore ci sono due settimane di tempo per collaborare, rivelando dove è stato nascosto il maltolto. Farlo è un dovere, e non una scelta facoltativa, perciò chi non adempie può subire fino a un anno di carcere o pagare una sanzione di circa 500 euro.

A tal proposito si sono pronunciati anche gli Ermellini, chiarendo che non c’è reato, se l’ufficiale giudiziario non ha preventivamente comunicato al debitore che eventuali omissioni o false comunicazioni hanno rilevanza penale. Contestualmente devono essere precisati i termini entro cui è possibile rivelare dove si trovano i beni “fantasma” (Corte di Cassazione, sezione IV Penale, sentenza 30 aprile – 1 luglio 2019, n.28516).

Le azioni che può intraprendere il creditore

Gli strumenti a sua disposizione sono tre, e il suo tramite è sempre l’ufficiale giudiziario.

Se il debito non supera 5mila euro il tribunale o il Giudice di Pace procedono all’emanazione di un decreto ingiuntivo che richiede al debitore di regolarizzare la sua posizione entro 40 giorni.

Qualora tale atto si riveli inefficace, o il debitore veda respinta la sua opposizione, subentra l’atto di precetto. Vengono concessi ulteriori 10 giorni per pagare, e in caso di reiterata insolvenza si procede all’esproprio di beni mobili, immobili, o di somme (stipendio, pensione) depositate presso terzi, vale a dire banche.

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