Equitalia ha agito illegittimamente? Niente vendita giudiziaria

 
L’iscrizione ipotecaria era impropria e indebita? Può essere annullata. Si conclude positivamente l’incubo di un cittadino, il cui avvocato Fortunato Forcellino ora annuncia battaglia. «Inoltreremo richiesta di risarcimento danni». Infatti, Equitalia non avrebbe tenuto conto degli sgravi sanciti dai precedenti gradi di giudizio. Si può riassumere così la vicenda che ha visto protagonista il signor Giordano. A rendere nota la vicenda, il ,agazine di informazione online Padovanews.
Tutto comincia tre anni fa, quando il contribuente si vede notificare l’avviso relativo a un’iscrizione ipotecaria che graverebbe sull’unico suo bene, peraltro in comproprietà. L’Agenzia di Riscossione pretende da lui circa 50.000 euro, per pagare i quali ha un mese di tempo. Già questa pretesa scricchiola, quanto a validità, poiché «sono menzionati crediti previdenziali per i quali il sig. Giordano ha ricevuto uno sgravio dall’ente impositore, che è stato comunicato telematicamente a Equitalia precedentemente all’invio della predetta comunicazione […]  abbiamo impugnato la comunicazione innanzi ai giudici competenti: Giudice Di Pace per le multe, Giudice Del Lavoro per i contributi previdenziali e CTP Salerno per i tributi. Il Giudice Di Pace di Salerno accoglie la domanda, del sig. Giordano e dichiara prescritte le cartelle relative ad infrazioni al codice della strada richiamate nella comunicazione preventiva. Anche il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice Del Lavoro, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  La sentenza emessa dal Tribunale di Salerno passa in giudicato perché Equitalia decide di non appellarla».
Quindi, successivamente, viene accolto il ricorso del contribuente e annullata l’iscrizione ipotecaria. A procedere è la CTP. 
Nel frattempo, però, davanti al sig. Giordano si è spalancato un baratro, durato tre anni, che è stato un vero e proprio incubo a occhi aperti. L’uomo infatti, «si è visto rifiutare la concessione di finanziamenti e non ha potuto nemmeno realizzare la vendita della unità immobiliare sulla quale Equitalia con tanta leggerezza aveva iscritto ipoteca. Questa storia indica, se ancora ce ne fosse bisogno, come il sistema della riscossione sia troppo squilibrato a favore di una sola delle parti in causa; una società di riscossione organizzata sotto forma di società per azioni; un soggetto di diritto privato al quale sono state attribuite funzioni e poteri smisurati, e senza il controllo preventivo e garantista del giudice delle esecuzioni e nel quale l’opposizione del contribuente/debitore è solo eventuale, e le garanzie e possibilità di difesa veramente ridotte al lumicino». Così il legale. 
La motivazione fondamentale alla base della richiesta danni da parte del contribuente è che «Equitalia ha avuto più volte la possibilità di emendare i suoi errori, e poteva farlo tranquillamente, annullando ad esempio in autotutela la sua comunicazione di iscrizione ipotecaria palesemente ed assolutamente illegittima, ma non lo ha reputato assolutamente nè necessario, né doveroso farlo».
L’iscrizione ipotecaria era impropria e indebita? Può essere annullata
Si conclude positivamente l’incubo di un cittadino, il cui avvocato Fortunato Forcellino ora annuncia battaglia. «Inoltreremo richiesta di risarcimento danni». Infatti, Equitalia non avrebbe tenuto conto degli sgravi sanciti dai precedenti gradi di giudizio. Si può riassumere così la vicenda che ha visto protagonista il signor Giordano. A rendere nota la vicenda, il magazine di informazione online Padovanews.
 
Tutto comincia tre anni fa, quando il contribuente si vede notificare l’avviso relativo a un’iscrizione ipotecaria che graverebbe sull’unico suo bene, peraltro in comproprietà. L’Agenzia di Riscossione pretende da lui circa 50.000 euro, per pagare i quali ha un mese di tempo. Già questa pretesa scricchiola, quanto a validità, poiché «sono menzionati crediti previdenziali per i quali il sig. Giordano ha ricevuto uno sgravio dall’ente impositore, che è stato comunicato telematicamente a Equitalia precedentemente all’invio della predetta comunicazione […]  abbiamo impugnato la comunicazione innanzi ai giudici competenti: Giudice Di Pace per le multe, Giudice Del Lavoro per i contributi previdenziali e CTP Salerno per i tributi. Il Giudice Di Pace di Salerno accoglie la domanda, del sig. Giordano e dichiara prescritte le cartelle relative ad infrazioni al codice della strada richiamate nella comunicazione preventiva. Anche il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice Del Lavoro, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  La sentenza emessa dal Tribunale di Salerno passa in giudicato perché Equitalia decide di non appellarla».
 
Quindi, successivamente, viene accolto il ricorso del contribuente e annullata l’iscrizione ipotecaria. A procedere è la CTP. 
Nel frattempo, però, davanti al sig. Giordano si è spalancato un baratro, durato tre anni, che è stato un vero e proprio incubo a occhi aperti. L’uomo infatti, «si è visto rifiutare la concessione di finanziamenti e non ha potuto nemmeno realizzare la vendita della unità immobiliare sulla quale Equitalia con tanta leggerezza aveva iscritto ipoteca. Questa storia indica, se ancora ce ne fosse bisogno, come il sistema della riscossione sia troppo squilibrato a favore di una sola delle parti in causa; una società di riscossione organizzata sotto forma di società per azioni; un soggetto di diritto privato al quale sono state attribuite funzioni e poteri smisurati, e senza il controllo preventivo e garantista del giudice delle esecuzioni e nel quale l’opposizione del contribuente/debitore è solo eventuale, e le garanzie e possibilità di difesa veramente ridotte al lumicino». Così il legale. 
 
La motivazione fondamentale alla base della richiesta danni da parte del contribuente è che «Equitalia ha avuto più volte la possibilità di emendare i suoi errori, e poteva farlo tranquillamente, annullando ad esempio in autotutela la sua comunicazione di iscrizione ipotecaria palesemente ed assolutamente illegittima, ma non lo ha reputato assolutamente nè necessario, né doveroso farlo».