Le polizze assicurative abbinate ai mutui e prestiti sono usura

La decisione dell'ABF si manifesta, per la verità, di importanza sicura. Per due distinte ragioni. La prima si sostanzia nel suo proporre un approccio non frequente, a livello di decisioni dell’Arbitro, al tema dell’inclusione delle polizze assicurative nel conto dell’eventuale usurarietà dell’operazione. La seconda sta nel modo (aperto, per così dire) in cui essa viene a leggere e interpretare uno degli aspetti contenutistici delle Istruzioni che la Banca d’Italia ha emanato in materia.

Per quanto riguarda il primo punto, che attiene alla contestualità della polizza all’accensione del mutuo, è opportuno ricordare la decisione di Collegio Roma n. 1419/2012 per cui, secondo l’interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale (TEG), quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo.

Compulsando queste decisioni, emerge dunque come il requisito della contestualità alla stipulazione del contratto di finanziamento spesso non sia preso in considerazione ai fini del calcolo del TEG, valutandosi piuttosto la presenza, o meno, del requisito dell' obbligatorietà della polizza medesima. Pur se poi risulta variamente intesa questa nozione di obbligatorietà: tra la condizione formalmente imposta dalla banca e la semplice induzione di fatto.

Nel campo delle spese assicurative, che riguardano non la persona del debitore ma un bene specifico e che vanno calcolate nel conto dell’usura, le istruzioni giungono ad includere quelle intese a tutelare i diritti del creditore, in quanto relative a polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca.

Insomma, il riferimento delle istruzioni è polarizzato sulla protezione assicurativa dei beni che risultano gravati da specifiche garanzie reali.

Nel dichiarare la usurarietà e «nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento, l’ABF adotta un’interpretazione sistematica, orientata alla protezione della cliente (al favor clientis), delle condizioni economiche dello schema contrattuale, nelle quali le spese assicurative relative al bene sono collocate, che consente di inserire quest’ultime nel costo complessivo dell’operazione.