L’imprenditore che omette le ritenute fiscali a causa della crisi economica viene prosciolto

Succede a Padova, dove un imprenditore è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

La crisi economica ha ormai prodotto una vera e propria giurisprudenza a favore, si fa per dire, dell’imprenditore che non riesce a fare fronte ai propri obblighi tributari. In questa prospettiva, il giudice unico di Padova [1] ha assolto perché il fatto non costituisce reato un imprenditore accusato di omesso versamento di ritenute per 93mila euro.
 
Ora, a fronte di una Cassazione che tiene a sottolineare con forza come la crisi d’impresa vada valutata con criteri assai oggettivi e stringenti perché possa svolgere le funzioni di esimente sul delicato piano penale, i tribunali sembrano ormai prendere atto dello stratificarsi di sentenze che vanno in una direzione univoca: le difficoltà dell’impresa attestano una mancanza di dolo. Il giudice padovano, avallando questo orientamento, evita conseguenze penali al l’imprenditore alla guida di una Srl in forte crisi di liquidità.
 
La storia:
Dal bilancio per il 2007, prodotto in causa, emergevano infatti una perdita di esercizio di 35mila euro e debiti per oltre 130mila verso banche e 100mila verso enti previdenziali. A questi si aggiungevano i debiti con il fisco. Il commercialista della società aveva spiegato, come testimone, che i soci avevano cercato di far fronte alla crisi anche con prestiti personali alla società per 150mila euro. Ciò non era però bastato e, per salvare l’attività produttiva, erano stati pagati i creditori più urgenti, trascurando le ritenute con l’intesa di farvi fronte in seguito anche se con l’addebito di penali e interessi: cosa effettivamente avvenuta in base a una rateizzazione concordata con Equitalia.
 
Una tesi che il giudice accetta, dopo aver però smontato un elemento importante della difesa. Gli avvocati dell’imprenditore, infatti, avevano sostenuto l’assenza dell’elemento oggettivo del reato che si concretizzerebbe solo se ai singoli lavoratori venissero consegnate attestazioni di versamento corrispondenti alle ritenute operate. Mancando questa documentazione, doveva essere considerata priva di fondamento la segnalazione delle Entrate che si basava sulla sola verifica dell’assenza dei versamenti e non anche sull’accertamento dell’esistenza delle certificazioni ai dipendenti. Per il giudice monocratico, però, la tesi non sta in piedi. Nel modello 770, infatti, sotto la voce “ritenute operate”, erano state indicate precise somme e, pertanto, va inteso che questi importi sono stati effettivamente trattenuti con l’obbligo conseguente del loro versamento.
 
Il giudice avvalora invece la posizione della “forza cogente” che ha imposto una determinata condotta all’imprenditore che, con una società in profondo rosso, ha dovuto scegliere se ridurre personale e attività (scelta di “difficile esecuzione”, ammette il giudice), o rinviare, attraverso la rateizzazione, il debito con il fisco. Ha scelto quest’ultima soluzione, «per cui si ritiene siffatta condotta non sia stata posta in essere volutamente, ma frutto solo di una contingenza temporale».
 
A questo punto la sentenza ricorda l’affermarsi di una giurisprudenza che solo un anno fa era accolta come segnale di novità e sintomo, nel campo del diritto, di una diversa attenzione alla “variabile economica” delle condotte. Il giudice mette in evidenza come il processo penale, a differenza di quello tributario, imponga di valutare e provare la volontarietà dell’omissione, e cioè che l’imputato si è rappresentato e ha voluto l’omissione del versamento nel termine richiesto, “volontarietà che nel caso di specie non si può ritenere sussistente, al di là di ogni ragionevole dubbio, a causa della crisi finanziaria in cui si è venuto a trovare l’amministratore”.
 
[1] Trib. Padova sent. n. 18/14.
 
Fonte Sole24Ore