L’usura “originaria” o “contrattualizzata” in un mutuo, stabilisce la restituzione degli interessi versati.

Il giudice di Pace di Domodossola dice che al fine della determinazione del tasso effettivamente applicato si calcola anche quello di mora. Rileva l’”usurarietà originaria” e condanna la banca a restituire gli interessi pagati. Lo “Sportello dei Diritti”: le banche restituiscano il maltolto. Più convinzione nel proseguire le azioni a tutela degli utenti.
 
Dopo che sono state avviate migliaia di azioni a tutela dell’utenza bancaria sulla scia dell’interpretazione data dalla recente e arcinota decisione della Cassazione Civile n. 350/2013, arriva finalmente la prima deliberazione di merito che applica, correttamente la legge, e rileva l’usura “originaria” o “contrattualizzata” in un contratto di mutuo, stabilendo la restituzione degli interessi versati.
 
È il giudice di Pace di Domodossola, avv. Carlo Crapanzano, che per primo a chiare lettere, con la sentenza n. 88/2014, a corroborare l’orientamento della Suprema Corte, che nei fatti ha chiarito che la gran parte dei contratti di mutuo e molti di credito al consumo, sono già originariamente “usurari”.
Infatti, era stato rilevato che già l’indicazione nel contratto del T.A.N. (tasso annuo globale) sommata a quella del tasso di mora, evidenziasse in gran parte dei casi il superamento del “tasso soglia”, con la conseguenza che ai sensi dell’articolo 1815 comma 2 del codice civile il contratto di mutuo in relazione alle pattuizioni relative agli interessi fosse nullo.
 
Nella fattispecie il magistrato onorario piemontese ha dichiarato che il mutuo così com’era strutturato dalla banca, fosse da considerarsi usurario condannando alla restituzione della quota parte d’interessi già versata per come domandata dall’attore.
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