Nessun interesse se è usura. L'imprenditore di Belluno vince!

IMPRENDITORE BATTE LE BANCHE: NESSUN INTERESSE SE I TASSI SONO QUELLI DELL’USURA

Sentenza innovativa: neppure in caso di mancata restituzione del prestito può essere richiesto un compenso eccessivo
 
Una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, ha stabilito che in caso di applicazione di tassi usurari per prestiti ai clienti, questi ultimi non sono tenuti a versare nessun interesse. Il dovere del risarcimento è limitato alla restituzione del capitale. Ovviamente è necessario che sia riconosciuto lo sforamento dei tassi consentiti e l’applicazione di percentuali così onerose da rendere i funzionari in doppiopetto di una banca simili, nella sostanza, ai “cravattari”.
 
 
La causa ha contrapposto una società bellunese, assistita dall’avvocato Luca Dalle Mule, a una banca nazionale, assistita dall’avvocato Davide Moretto di Bologna. L’imprenditore in primo grado (sezione staccata di Pieve di Cadore) aveva visto riconosciuto che il prestito era assoggettato a tassi usurari di mora nel momento in cui non aveva rispettato il pagamento. Ma il Tribunale bellunese non aveva applicato quello che prevede l’articolo 1815 del Codice Civile, ovvero che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
 
È su questo punto che si è avuto lo scontro delle toghe in appello (collegio presieduto da Giuseppe Silvestre). La causa era iniziata con la notifica (avvenuta nel lontanissimo 1996) di un decreto ingiuntivo per 26 milioni e mezzo di lire, di cui 16 milioni e mezzo per sorte capitale e 10 milioni per interessi di mora. Il primo giudice aveva «ritenuta comprovata la natura vessatoria delle clausole» del prestito, visto che esse «definivano nel 36 per cento annuo (3 per cento moltiplicato per 12 mensilità) la misura degli interessi di mora». Aveva così definito il debito residuo in 7.385 euro, applicando sul capitale anche gli interessi al tasso legale. Insomma, nessun esonero nonostante l’usura bancaria.
 
Ma i giudici d’appello hanno ribaltato tutto, stabilendo «la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito». E hanno spiegato che tale norma risponde «all’esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della “soglia”». Scatta l’usura quando si supera il tasso medio per la categoria di operazione aumentato della metà, «nel momento in cui gli interessi sono stati promessi o convenuti, a qualunque titolo».
 
«Si tratta di una sentenza rivoluzionaria. – spiega Alfredo Belluco di Confedercontribuenti del Veneto - È stata chiarita, con estrema limpidezza, che per commettere l’illecito di usura, sia civile che penale, è sufficiente la semplice contrattazione del compenso usurario che era del 3 per cento mensile. Sia che si tratti di strozzini, che di banche». 
Gli effetti? «Rilevantissimi, perché interessano potenzialmente tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto usurario in banca. Hanno diritto al finanziamento a tasso zero, con la totale restituzione di quanto pagato per interessi, spese, commissioni, indennità di extrafido, anche se poi non c’è stato superamento del tasso “soglia”».
 

 da: Il Gazzettino.it