Nuova sentenza del tribunale di Venezia. E' usura anche con gli interessi di mora!

Il principio di cui all’art. 1815, comma 2, cod. civ., vale per qualsiasi obbligazione pecuniaria e, quindi, non soltanto per quelle sub specie d’interessi corrispettivi ma anche per quelle sub specie d’interessi moratori; dal che, ove, al momento della relativa pattuizione, il tasso d’interesse, corrispettivo o moratorio che sia, superi il tasso soglia, la relativa clausola è nulla; per l’effetto, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario ha diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a questo titolo.

 

Corte d'Appello di Venezia, Sez. III, 18 febbraio 2013, n. 342