Nuovo processo per usura contro una banca nel Beneventano.

Ha presentato un esposto in Procura per chiedere al pm Giovanni Tartaglia Polcini di “valutare l’opportunità di procedere all’apertura di un nuovo procedimento a carico delle figure (i vertici dell’istituto di credito ndr) emerse nelle motivazioni” della sentenza con la quale il Tribunale, il 28 novembre dello scorso anno, aveva assolto dall’accusa di usura bancaria sei direttori di filiale di una banca a livello nazionale. 

E’ l’iniziativa assunta da un imprenditore di Benevento, parte civile (con l’avvocato Andrea De Longis senior) nel processo che si è concluso alcuni mesi fa. 

Nel mirino della guardia di finanza erano finitii tassi d’interesse che sarebbero stati applicati su due conti correnti, senza contrattare la commissione di massimo scoperto. Interessi che, secondo l’accusa, avrebbero sforato il tasso soglia

Una tesi respinta dalla difesa, che aveva sempre evidenziato come i tassi non fossero stati stabiliti direttamente dai vari responsabili delle agenzie ma dal sistema centrale sulla base delle indicazioni fornite di volta in volta dalla Banca d’Italia, che fino all’agosto del 2009 non includeva la commissione di massimo scoperto tra i costi da calcolare. 

Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione il Tribunale scrive che, “accertata la sussistenza del fatto reato sotto il profilo oggettivo, ritiene, sotto il profilo soggettivo, che manchi in capo agli imputati, quali direttori di filiali, la conoscenza e l’intenzione di praticare tassi usurari….”. E’ il passaggio successivo, però, alla base dell’esposto dell’imprenditore. E’ quello in cui il collegio giudicante spiega che se difatti la specifica competenza che connota o deve, comunque, connotare gli organi di vertice della banca, consente di individuare negli stessi i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di usura, indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all’interno dell’istituto, che non esonera i vertici dall’obbligo di vigilanza e controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge (pertanto anche se dalla normativa secondaria dovesse risultare l’attribuzione ad altri organismi, quali il direttore generale o il settore commerciale, delle competenze relative alla fissazione dei tassi, rimane salvo il potere di controllo e vigilanza, non delegabile, del presidente e del Cda), differentemente nessun addebito è formulabile nei confronti degli imputati, che devono essere considerati meri esecutori di scelte programmatiche e commerciali strategicamente adottate dai vertici dell’istituto di bancario. Quelli contro cui l’imprenditore ha chiesto di procedere.