Pagamento bollo tramite bancomat e carta di credito: confermati (per ora) i ricarichi

Il Tar del Lazio ha – temporaneamente – graziato l’Aci

Pagamento_bollo_auto_bancomatÈ stata infatti bloccata la decisione del Garante della Concorrenza e dei Consumatori con cui lo scorso dicembre l’organizzazione era stata multata per un importo pari a 3 milioni di euro

L’organizzazione aveva infatti applicato commissioni agli automobilisti che avevano versato il bollo attraverso carta di credito o Bancomat.

L’Automobil Club, secondi i rilievi dell’Antitrust, avrebbe trasgredito all’articolo 62 del Codice di Consumo che impedisce di imporre ai cittadini voci di spesa supplementari per l’impiego di specifici strumenti di pagamento.

La decisione definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale arriverà il 6 dicembre 2017, ma nel frattempo è stata accolta la richiesta dell’ACI di tutela cautelare, in applicazione dell’articolo 55 del Codice di Procedura Amministrativa. Peraltro, resta in vigore il sistema di pagamento esistente.

Cosa era successo a dicembre

Il mese scorso il Garante della Concorrenza e dei Consumatori si era pronunciato sul servizio Bollonet, dedicato a chi sceglie di pagare l’imposta online utilizzando carta di credito, sul saldo tramite Bancomat e sull’ipotesi di ingannevolezza delle comunicazioni veicolate dal portale dell’ACI. 

Quest’ultimo infatti menzionava l’opportunità di ottenere l’esenzione dalle commissioni bancarie per un massimo di tre bolli, indicando invece per gli utenti non soci la necessità di versare un ricarico.

A conti fatti, le commissioni richieste possono arrivare a 75 centesimi, nel caso di pagamento con carta di credito. Chi sceglie il Bancomat se ne vede addebitati 20 ma, in entrambi i casi, c’è da considerare un ulteriore ammontare di 1,87 euro destinato a coprire il costo del servizio di riscossione.

Automobil Club aveva giustificato questi ricarichi sottolineando che le Regioni le riconoscono un tot solo in caso di pagamento in contanti, dunque l’organizzazione si sarebbe ritenuta legittimata a trasferire sull’utenza le spese correlate alla gestione dei circuiti telematici. 

Il Garante della Concorrenza e dei Consumatori aveva respinto questa posizione specificando, tra l’altro, che riconoscere esenzioni specifiche ai soli soci viola gli articoli 20 e 23 del Codice del Consumo. 

 

da redazione