Pignoramento pensione e tredicesima: tutto quello che devi sapere

Il momento più atteso dai lavoratori prima di Natale?

Pignoramento-pensione-tredicesimaL’accredito della tredicesima sul conto corrente.

E l’incubo peggiore?

Non ricevere la tredicesima o, peggio ancora, subirne il blocco e pignoramento a causa di un debito pregresso.

Le ansie connesse a questo scenario si moltiplicano e amplificano se il debitore ha smesso di lavorare e da qualche anno è pensionato.

Una delle categorie più esposte alla crisi, all’aumento del costo delle materie prime e dei beni alimentari, è infatti rappresentata dalle persone anziane, che spesso patiscono le ristrettezze economiche e materiali in concomitanza con una grave solitudine e senso di abbandono.

Non tutto è perduto, però. La buona notizia è che il legislatore (nel caso specifico il Codice Civile) ha tentato di temperare e conciliare il diritto del creditore a riavere i suoi soldi con quello del debitore di non sprofondare nell’indigenza e nella disperazione causa impossibilità ad acquistare anche i beni di prima necessità.

Sono quindi stati fissati dei limiti e quantificati gli importi percepiti a titolo di pensione e tredicesima al di sotto dei quali il creditore non può intraprendere misure di recupero.

Quanto possono pignorarti in caso di debito? Dipende dal minimo vitale

Questa espressione indica la quantità di denaro INDISPENSABILE a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari (vitali, quindi) dell’individuo.

La determinazione del minimo vitale varia periodicamente in quanto è calcolato in relazione all’ammontare dell’assegno sociale, soggetto annualmente a revisioni/integrazioni.

In linea generale possiamo dire che lo stipendio è impignorabile - se accreditato PRIMA del pignoramento - quando ammonta ad una cifra inferiore all’equivalente del triplo dell’assegno sociale.

Se invece lo stipendio/salario viene accreditato in concomitanza o DOPO il pignoramento, la somma intoccabile è quella equivalente al doppio dell’assegno sociale.

Il minimo vitale si identifica invece con l’importo di mille euro se il debitore è un pensionato. Al di sotto di questa somma, valida anche per la tredicesima, il creditore non ha margini di manovra.

La redazione