Possibile inoltrare istanza in carta semplice per contestare cartella esattoriale
È dei giorni scorsi una nuova sentenza che riconosce le ragioni del contribuente contrapposto all’Agenzia di Riscossione stabilendo un importante precedente
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha infatti accettato il ricorso di una società che lamentava la mancata risposta di Equitalia a un’istanza (presentata su carta semplice), annullando contestualmente una cartella di circa 35mila euro.
L’importo, riferito al 2010, riguardava Irap, Ires ed Iva, ed era stato contestato per vizi di illegittimità, decadenza e per il versamento di gran parte dell’importo. Equitalia avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate locale, ma questo non è avvenuto, lasciando trascorrere 220 giorni; contestualmente si procedeva al pignoramento presso terzi.
Cosa prevede la legge 228 del 2012?
Il provvedimento ha sancito l’opportunità, per il contribuente che ritenga di essere ingiustamente colpito da un atto esattoriale, di indirizzare una semplice istanza all’Agenzia di Riscossione spiegando le ragioni di illegittimità della pretesa.
Dovere del concessionario è inoltrare l’istanza all’ente impositore di riferimento, il quale ha tempo 220 giorni per respingerla e darne comunicazione al cittadino. Se ciò non avviene, il debito decade. Come in questo caso.