Riforma del credito cooperativo: l’illusione di aver cancellato l’anatocismo bancario

Legge Credito Cooperativo contro Illeciti BancariQualcosa si muove, in ambito finanziario. Infatti, a marzo dello scorso anno, con il D.L. 18, è stata modificata la disciplina delle  banche di credito cooperativo. Nelle intenzioni di chi ha legiferato questo sarebbe dovuto essere un passo importante sulla strada della lotta agli illeciti bancari. Nello specifico, l’articolo 17-bis, che è intervenuto sull’articolo 120 del TUB, avrebbe dovuto rappresentare (perlomeno nella prima parte) l’addio all’anatocismo. Questo infatti prevede, in primo luogo che gli interessi attivi e passivi, dal 1 ottobre 2016, siano conteggiati annualmente al 31 Dicembre di ciascun anno e non più trimestralmente. In sostanza, viene introdotto il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, avanzata dalla Banca d’Italia.

In secondo luogo la norma prevede che, gli interessi debitori (passivi) maturati, compresi quelli relativi ai finanziamenti e alle carte di credito, non possano produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora (relativi al mancato o ritardato pagamento). Gli interessi debitori sono conteggiati come detto al 31 Dicembre di ogni anno e divengono esigibili  il 1° Marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.

La seconda parte dell’articolo 17-bis, ritenuta dallo scrivente “parte critica”, sostanzialmente dà la possibilità al correntista, considerato parte contrattuale debole, di scegliere se pagare gli interessi attraverso l’addebito diretto sul conto corrente affidato, accettando e riconoscendo, “senza alcuna eccezione” che la somma addebitata diventi sorte capitale (con tale scelta però la somma addebitata sul conto corrente produrrà ulteriori interessi), oppure scegliere di pagarli individualmente in modalità non specificata nella norma.

In realtà quindi, tale normativa, più che eliminare l’anatocismo, mette il correntista di fronte ad una scelta, quella di pagare (si presume in contanti o con bonifico bancario) gli interessi maturati nell’anno precedente al primo marzo di ogni anno, oppure optare per il loro addebito diretto sul conto dando così via alla capitalizzazione composta degli interessi.

Il nuovo testo dell’art.120 del T.U.B., la cui modifica è stata introdotta al fine di eliminare l’anatocismo bancario, lascia alla determinazione forse inconsapevole della parte (correntista) la scelta, per cui nel caso che il correntista optasse per l’addebito degli interessi sul conto corrente non si eviterebbe l’anatocismo bancario.

dott. Nicoletta Cipriano
area.contabile@studioalmani.it