Segnalazione alla CAI: se l’assegno viene emesso senza provvista e protestato

Replichiamo un articolo interessante sulla segnalazione in CAI, la Centrale Allarme Interbancaria, e l'interdizione ad emettere assegni.

L’emissione di un assegno privo di provvista costituisce un illecito amministrativo punito dalla legge con il pagamento di una somma di denaro di importo variabile da € 516 a € 3.099 (sanzione aumentabile se il valore dell’assegno “scoperto” è superiore a € 10.329, nonché in caso di irregolarità commessa più volte) e con la “revoca di sistema“, quindi con l’impossibilità di emettere assegni per un periodo di sei mesi ed obbligo di restituire alla Sua banca quelli non ancora utilizzati.   

Con riguardo all’assegno da Lei già pagato, purtroppo nonostante l’avvenuto versamento della somma dovuta al Suo creditore, in mancanza della quietanza liberatoria non è possibile né evitare la sanzione della Prefettura, né ottenere la cancellazione dalla CAI.   

La legge sul punto è molto rigida: se, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, la banca non riceve la quietanza di pagamento, segnala chi ha emesso l’assegno alla CAI. Non sono ammesse infatti altre prove, al di fuori della quietanza con firma autenticata, per dimostrare il pagamento: quest’ultimo non può quindi essere provato tramite testimoni o altre prove documentali.   

Dato però che, nel caso di specie, l’iscrizione alla CAI e l’eventuale sanzione amministrativa emessa nei Suoi confronti sono stati determinati dalla mancanza di collaborazione del Suo creditore nel rilascio della quietanza, Lei ha diritto di chiedere a quest’ultimo il risarcimento dei danni subiti a causa del non tempestivo rilascio della quietanza. Sarà sufficiente dimostrare che il Suo creditore (beneficiario dell’assegno) ha fatto scadere il termine di sessanta giorni previsto dalla legge per il deposito della quietanza liberatoria, ha provocato la sua segnalazione alla CAI con conseguente impossibilità di emettere assegni dalla data di iscrizione fino a quella di cancellazione e l’applicazione nei Suoi confronti di una sanzione amministrativa.   

Con riguardo agli altri due assegni, ad oggi invece ancora non pagati, bisogna precisare quanto segue. Lei afferma che, con riguardo ad uno di detti assegni, Le è stato notificato un verbale contenete gli estremi della violazione: entro trenta giorni dalla notifica potrà presentare scritti difensivi e documenti, al fine di ottenere o l’archiviazione del procedimento (il procedimento si chiuderà quindi senza applicazione di sanzioni) oppure una riduzione o rateizzazione della sanzione applicata. Il prefetto, dopo aver valutato le Sue difese, determinerà la somma dovuta per la violazione, ordinandoLe di provvedere al conseguente pagamento, oppure archivierà il procedimento.   Qualora intendesse procedere in tal modo, Le consiglio di rivolgersi ad un legale. Altrimenti l’unica soluzione possibile sarà il pagamento della sanzione determinata dal Prefetto.   

Con riferimento infine all’ultimo assegno, per il al quale ancora non ha ricevuto alcun atto da parte del Prefetto, Le consiglio di rivolgersi alla Sua banca ed informarsi presso questa se è ancora in tempo per effettuare un “deposito vincolato al portatore del titolo”: in pratica, se non è ancora decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’assegno “scoperto”, potrà depositare presso la banca stessa l’importo dell’assegno, degli interessi, della penale 10% e delle eventuali spese di protesto. La banca provvederà quindi a pagare il beneficiario dell’assegno, e le rilascerà una ricevuta necessaria per impedire la comunicazione al Prefetto e l’applicazione di ulteriori sanzioni nei Suoi confronti.  

di Valentina Azzini
Avvocato presso il Foro di Verona