Segnalazione in Centrale Rischi: il danno economico subito va provato

Come difendersi da un’illegittima iscrizione in Crif?

Segnalazione-CrifLa prima e più immediata decisione è chiedere i danni, morali ed economici, relativi alle conseguenze subite. Tuttavia, vedere riconosciute le proprie ragioni non è scontato, in quanto bisogna documentare minuziosamente e puntualmente i negativi effetti scaturiti dalla “schedatura” in Centrale Rischi. Infatti secondo la legge, il risarcimento non è, tecnicamente, correlato in modo automatico all’illecito.

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Come si è pronunciata la Cassazione?

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte è intervenuta sulla questione con la sentenza n.207 del 2019, relativa al caso di una società italiana illegittimamente iscritta in CRIF da una finanziaria. La procedura ha avuto ricadute permanenti e irreversibili, compromettendo non solo la reputazione e la rispettabilità ma determinando anche cospicue perdite economiche. All’origine di tutto, un leasing finanziario concesso per l’acquisto di un’auto cui era seguita l’apertura di due posizioni contrattuali e debitorie. Così, ogni mese c’era stato il prelievo di una rata doppia dal conto corrente del titolare della società. Quest’ultima aveva chiesto la restituzione dell’importo indebitamente incassato e il trasferimento del finanziamento sul conto aziendale.

Nel frattempo, però, alla società venivano rifiutate ripetutamente le richieste di finanziamento presso alcune banche in virtù di un’illegittima iscrizione in Crif.

L’intervento del Tribunale di Roma

La richiesta di intervento al Garante della Privacy si era risolta con un nulla di fatto. La società si era quindi rivolta al foro della Capitale, chiedendo un risarcimento di 240mila per danni patrimoniali, e di 18mila euro per danni non patrimoniali. Era stata accolta solo la seconda richiesta, ed accordata la liquidazione di 6mila euro in virtù della violazione del diritto alla reputazione.

Il Tribunale di Roma si era pronunciato in questo senso in quanto la società aveva provato solo che le era stato gravemente impedito l’accesso al credito. Ciò ne aveva, inevitabilmente, ostacolato il consolidamento produttivo e lo sviluppo. Non era stato invece certificato il danno patrimoniale subito.

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