Segnalazione in registro cattivi pagatori: se è frettolosa l’interessato va risarcito

L’iscrizione in Centrale Rischi è un avvenimento capace di modificare profondamente la vita, professionale e privata, dell’individuo, per questo sono quindi necessarie particolari obblighi e accortezze da parte dell’istituto di credito. 
Prima di procedere all’inserimento nell’elenco dei cattivi pagatori, bisogna dare comunicazione all’interessato, così da permettergli di saldare eventualmente il debito, ed evitare di mettere in moto una macchina burocratica poi difficile da arrestare. 
 
Senza preventivo avviso si ritiene l’iscrizione in Centrale Rischi illegittima, e ciò dà diritto all’interessato di essere risarcito per quanto riguarda il danno d’immagine. Infatti, una segnalazione è in grado di compromettere la reputazione finanziaria dell’individuo precludendogli la possibilità di ottenere ulteriori finanziamenti. A sancirlo è stato il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2304 del 20 giugno 2016.
In virtù della particolare delicatezza della questione, la banca deve riconoscere specifiche garanzie e tutele al cittadino prima di procedere. Ad esempio, bisogna compiere molteplici verifiche e controlli, in quanto una momentanea e contingente difficoltà economica non può essere presupposto di un’iscrizione in Centrale Rischi. Infatti, in tal caso la sproporzione tra i due eventi è fin troppo marcata.
 
L’istituto di credito deve assicurare particolare diligenza e buona fede, il che implica reiterati monitoraggi, trasparenza e affidabilità. 
Il caso all’origine della sentenza ha riguardato un imprenditore, che suo malgrado si è dovuto confrontare con un processo di sedimentazione di informazioni a suo carico che ha reso particolarmente complesso  e laborioso contrastare la cattiva reputazione che si andava costituendo. Il risarcimento è inoltre necessario anche se la segnalazione ha riguardato un arco di tempo particolarmente breve. 

L’iscrizione in Centrale Rischi è un avvenimento capace di modificare profondamente la vita, professionale e privata, dell’individuo, per questo sono quindi necessarie particolari obblighi e accortezze da parte dell’istituto di credito.

Prima di procedere all’inserimento nell’elenco dei cattivi pagatori, bisogna dare comunicazione all’interessato, così da permettergli di saldare eventualmente il debito, ed evitare di mettere in moto una macchina burocratica poi difficile da arrestare.

Senza preventivo avviso si ritiene l’iscrizione in Centrale Rischi illegittima, e ciò dà diritto all’interessato di essere risarcito per quanto riguarda il danno d’immagine. Infatti, una segnalazione è in grado di compromettere la reputazione finanziaria dell’individuo precludendogli la possibilità di ottenere ulteriori finanziamenti. A sancirlo è stato il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2304 del 20 giugno 2016.

In virtù della particolare delicatezza della questione, la banca deve riconoscere specifiche garanzie e tutele al cittadino prima di procedere. Ad esempio, bisogna compiere molteplici verifiche e controlli, in quanto una momentanea e contingente difficoltà economica non può essere presupposto di un’iscrizione in Centrale Rischi. Infatti, in tal caso la sproporzione tra i due eventi è fin troppo marcata.

L’istituto di credito deve assicurare particolare diligenza e buona fede, il che implica reiterati monitoraggi, trasparenza e affidabilità.

Il caso all’origine della sentenza ha riguardato un imprenditore, che suo malgrado si è dovuto confrontare con un processo di sedimentazione di informazioni a suo carico che ha reso particolarmente complesso  e laborioso contrastare la cattiva reputazione che si andava costituendo. Il risarcimento è inoltre necessario anche se la segnalazione ha riguardato un arco di tempo particolarmente breve. 

La redazione