Usura “oggettiva” ed Usura “Soggettiva”

Usura oggettiva ed Usura soggettiva Usura_Oggettiva_ed_Usura_Soggettiva

Si parla di usura “oggettiva”, quando il tasso effettivo globale annuo (TAEG/TEG) supera il tasso soglia usura (TSU).
 
Dunque per la verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (TSU) è necessario innanzitutto calcolare il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG/TEG) del finanziamento.
 
Il TSU invece, va calcolato tenendo conto del livello del tasso effettivo globale medio (TEGM) che risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
 
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Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.
 
Individuato il TEGM di periodo bisogna incrementarlo del 50% per ottenere il TSU. Dal 14 maggio 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% l’incremento e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali; Nel contempo viene anche fissato in 8 punti il divario massimo fra il TEGM e la soglia.
 
Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte del TAEG/TEG, con conseguente “Usura oggettiva”, debbono essere restituiti al debitore gli interessi pagati e non sono dovuti quelli previsti fino alla scadenza del finanziamento.
 

Il reato di usura si concretizza non solo quando il tasso degli interessi complessivi supera il tasso “soglia” (TSU), ma, secondo il disposto normativo sopra enunciato, anche quando ricorrano due condizioni (“Usura soggettiva”): 

 
  • Sproporzione : vengono imposti nei contratti interessi complessivamente sproporzionati rispetto al capitale versato ed al tasso medio praticato per le operazioni dello stesso tipo (anche se il tasso complessivo di questi interessi fosse inferiore al tasso soglia)
  • Stato di difficoltà che non corrisponde allo “stato di bisogno” ma riguarda sia la difficoltà economica, che consiste in una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto, sia la difficoltà finanziaria, che indicherebbe la temporanea condizione di carenza di liquidità.
 
Si segnala che è molto poco frequente che si ci ritrovi nelle condizioni previste per l’usura soggettiva e soprattutto molto complesso dimostrarne i suddetti presupposti.
 
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Da redazione