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Nulli gli atti di Equitalia. La novità fa tremare!

Sarebbero nulli tutti gli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a personale dipendente privo della qualifica di “dirigente”.
 
Un notizia che può scatenare un terribile terremoto, che coinvolgerebbe chi dovrebbe controllare l’attività fiscale del nostro paese.
 
La questione è stata sollevata dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli.
 
Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio.
 
Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all’interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.
 
Il Tar del Lazio ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati, invece che ai veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.
 
Infatti, su un organico di 1.200 dirigenti del Ministero, solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati, ossia assunti tramite regolare concorso, mentre gli altri 800 incarichi sono stati conferiti indebitamente a dei “nominati”.
 
La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.
 
Il fatto che tutto il personale utilizzato per le incombenze della riscossione debba essere incardinato nella Pubblica amministrazione lo prevede la legge.
 
La stessa legge prevede che anche la sottoscrizione dei ruoli da trasmettere a Equitalia per la riscossione deve essere svolta esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
 
Invece, come ci ha svelato il Tar del Lazio con la sentenza appena citata, la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la loro riscossione – prerogativa un tempo affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza – in questi ultimi dieci anni è stata illegittimamente effettuata da semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea.
 
Si parla di una questione che riguarda non solo il Ministero delle Finanze in generale, ma anche altri ministeri.
 
Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di Finanza e di tutti gli uffici finanziari sono stati retrocessi in carriera ed inquadrati nella nona qualifica funzionale, ossia quella dei quadri, in questo modo, parte dell’organico è rimasto scoperto.
 
Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, quelli che erano dentro il Ministero delle finanze, ma collocati nei ruoli centrali, inquadrandoli come dirigenti, mentre gli altri colleghi sono rimasti nella nona qualifica funzionale.
 
Poi, alla fine degli anni ’90, ci si è reso conto che questi posti dovevano essere coperti da un certo numero di persone, così il Ministero ha bandito dei concorsi per coloro che avevano iniziato a ribellarsi all’inquadramento della nona qualifica.
 
Naturalmente questi concorsi non hanno coperto l’organico ma solo in minima parte, così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge.
 
A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano la qualifica di funzionari, così, a comandare sui dirigenti vengono chiamati dei semplici impiegati.
 
La conseguenza di questa di questo terremoto giudiziario è che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate perché illegittime per via della mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia) da parte di un dirigente abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.
 
Si apre, quindi, una stagione di contenzioso, che potrebbe portare non solo alla dichiarazione di nullità degli atti “ab origine” perché sottoscritti da persona non qualificata, ma anche la richiesta di ripetizione dell’indabito, in quanto si configurerebbe un illecito arricchimento.

La verifica in autonomia dell'usura. Novità

Ogni finanziamento ha caratteristiche differenti e offrire indicazioni specifiche è difficile. Tuttavia questi semplici esempi concreti possono aiutare a intraprendere i primi passi e verificare se si è in zona usura.
 
LEASING 
D: Ho un contratto di leasing stipulato nel 2007, per verificare subito se posso essere incappato in usura originaria cosa devo vedere? 
R: Verificare che il tasso di mora applicato sia superiore alla tasso di soglia usura (Tsu) 
 
Risultato 
Si può riavere indietro gli interessi pagati. Si ricorda che La banca d'Italia calcola i Tsu sulla base dei Teg medi aumentati di 2,1 punti percentuali
 
MUTUO 
D: Ho stipulato un mutuo nel 2008 cosa devo controllare per verificare se sono incappato in usura sopravvenuta? 
R: Si deve verificare che il Tan del periodo al quale è legato il tasso in questione, sia maggiore del Tasso di usura (TSU) rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito di Banca D'Italia e del Mef.
Se risulta più alto si è in presenza di usura sopravvenuta
 
Risultato 
Se il Tan è superiore al Tsu ho diritto ad avere la restituzione della differenza tra Tsu e Tan
 
CONTI CORRENTI 
D: Come posso verificare che il mio conto corrente è andato in zona usura?
R: Verificare il teg ( tasso effettivo globale). Se, una volta calcolato trimestralmente, risulta superiore al Tsu rilevato trimestralmente (come sopra spiegato) posso ottenere la restituzione degli interessi e le spese inerenti al finanziamento. La commissione di massimo scoperto è sempre nulla e va restituita, a prescindere dalla verifica del tasso usura o usura oggettiva. Si tratta infatti di una voce eleminata nel 2009