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Notizie

L'usurarietà dei tassi di mora nei mutui

Risale agli inizi del 2013 la sentenza della Corte di Cassazione n.350 che ha dato avvio ad un acceso dibattito in merito alla verifica della usurari età dei tassi di interesse nei mutui e, in generale, nelle operazioni di finanziamento. La sentenza, invero abbastanza stringata, dedica alla problematica della verifica dell'usurarietà dei tassi un breve passaggio. Infatti, si limita a ritenere fondata la censura mossa dal mutuatario ricorrente in Cassazione rispetto al metodo con il quale nei precedenti gradi di giudizio era stato effettuato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia. 
 
In tale calcolo non si era tenuto conto della maggiorazione del 3% prevista a titolo di mora
 
 
Altra dottrina, invece, ritiene che anche gli interessi di mora debbano soggiacere alla disciplina anti usura. Secondo tale orientamento, infatti, gli interessi, in generale, devono essere sottoposti ad una configurazione funzionalmente e sostanzialmente unitaria.  Si ritiene che tutti gli interessi abbiano una funzione reintegrativa, trovando la propria giustificazione causale nel trasferimento della disponibilità di capitale a favore di una diversa sfera giuridica. Gli interessi corrispettivi e di mora, quindi, costituirebbero due facce della stessa medaglia perché in entrambi i casi si tratta di un corrispettivo della perdita di disponibilità di un capitale. Pertanto, anche gli interessi di mora troverebbero il proprio titolo nel contratto.
 
Quindi la scelta del legislatore è chiara e la giurisprudenza della Cassazione da tempo si è allineata ad essa. 
A questo punto tuttavia, è necessario cercare di chiarire cosa significhi, in concreto, applicare la legislazione antiusura agli interessi di mora
 
La verifica dell'usura va effettuata, in primo luogo, tenendo conto del momento in cui si stipula il contratto, confrontando il costo complessivo dell'operazione finanziaria rappresentato dal TAEG  (comprensivo degli interessi, delle commissioni, delle spese e di ogni altra remunerazione collegata all'erogazione del credito, compresa l'assicurazione)  con il TEGM, cioè il cosiddetto "tasso soglia" rilevato trimestralmente con decreti ministeriali. Tale tasso, fino al 2011, va aumentato della metà, e successivamente, di un quarto, aggiungendo un margine di quattro punti percentuali. 
 
Il TEGM è determinato  sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia che, nel luglio 2013, ha ribadito l'esclusione dal relativo calcolo, degli interessi di mora e degli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento. L'eventuale inclusione degli interessi di mora nel TEGM, secondo la Banca d'Italia, innalzerebbe le soglie applicabili ai rapporti normali nei quali, cioè, non vi è ritardato adempimento, lasciando margini per ingiustificati incrementi nell'onerosità del finanziamento, in danno della clientela. Peraltro, tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo.
Gli interessi di mora, invece, sono stati rilevati separatamente solo attraverso un'indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia nel lontano 2002.
 
Nel caso in cui il TAEG risulti superiore al TEGM si configura il fenomeno dell'usura e trova applicazione l'art.1815 c.c.. 
Pertanto, le clausole contrattuali  sono nulle e gli interessi e gli oneri accessori non sono dovuti.
 
La rilevanza degli interessi di mora ai fini della verifica dell'usurarietà ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.350 del 2013, secondo alcuni commentatori, comporta che essi  debbano concorrere a determinare il TAEG cioè il costo complessivo dell'operazione da confrontare con il TEGM. 
 
Essi, cioè, devono essere sommati agli interessi corrispettivi. In caso di superamento del limite, troverebbe applicazione l'art.1815 c.c. e il cliente avrebbe diritto alla restituzione di tutti gli interessi pattuiti a qualsiasi titolo. Tuttavia,  nel TEGM,  come si è detto, gli interessi di mora non sono considerati.  E' evidente, dunque,  che il confronto opererebbe tra entità eterogenee.  
 
Pertanto, per evitare situazioni di incertezza, andrebbe individuato un parametro alternativo che, secondo alcuni, potrebbe essere rappresentato dalla maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM. Tuttavia, tale valore, come si è detto, è stato rilevato nel lontano 2002 e, dunque, non è attuale. 
In alternativa, altri commentatori propongono di sottoporre gli interessi di mora a verifica di usurarietà separatamente rispetto a quelli corrispettivi, impiegando come  termine di confronto il TEGM, in attesa che sia definito  un parametro più adeguato. 
 
Qualora i soli interessi di mora pattuiti nel contratto superino il "tasso soglia", il cliente potrebbe agire ai sensi dell'art.1815 c.c. limitatamente ad essi.
In ogni caso va ribadito che, al di là dell'applicazione della normativa in tema di usura l'assimilazione degli interessi di mora alla clausola penale consente, comunque, di invocare l'art.1384 c.c. e chiedere la riduzione secondo equità, qualora se ne provi l'eccessiva onerosità.
 
Per il momento l'Arbitro Bancario e finanziario di Roma, considerata la complessità e la rilevanza della questione, l'ha rimessa al Collegio di coordinamento, in modo da dare un indirizzo unitario alle decisioni dell'organismo (ABF Roma 17 gennaio 2014).  La giurisprudenza di merito finora resa nota, invece, registra provvedimenti (Trib. Milano28 gennaio 2014, Trib. Napoli 28 gennaio 2014, Trib. Brescia 16 gennaio 2014) che escludono la possibilità di una sommatoria dei tassi pattuiti in contratto ai fini della verifica dell'usurarietà, precisando che la sentenza della Corte di Cassazione n.350 del 2013 va interpretata nel senso di sottoporre gli interessi di mora pattuiti nel contratto ed, eventualmente, applicati, a separata verifica di usurarietà. Il parametro impiegato per la verifica è il TEGM.
Il Tribunale di Rovereto, invece, con provvedimento del 30 dicembre 2013 ha ammesso la sommatoria dei tassi corrispettivi e di mora pattuiti in contratto.
 
 
Fonte: L’usurarietà dei tassi di interesse nei mutui. StudioCataldi.it 

 

L'Emilia Romagna è prima per reati di usura bancaria

Se ne parla poco, ma è un fenomeno sempre più diffuso negli ultimi anni in Italia e anche la provincia di Rimini non fa eccezione, anzi è una di quelle più interessate almeno in regione. Ci riferiamo all'usura bancaria, cioè a quei casi in cui gli istituti di credito chiedono ai loro clienti, privati e imprese, indebite somme a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese istruttorie e altre voci di costi che non sono in realtà dovute. 

Pretese, che possono anche sfociare anche in comportamenti penalmente rilevanti, riscontrabili ad esempio nei contratti di conto corrente affidati, sui quali il cliente ha attivato una linea di credito, fido o anticipo fatture, o nei contratti di mutuo. 

“Negli scorsi mesi – spiega l'avvocato Bruno Barbieri, vicepresidente nazionale del Codacons - solo qui nel riminese sono state alcune centinaia i cittadini che si sono rivolti a noi temendo di essere incappati in questa condotta illegittima da parte delle banche. Un timore spesso fondato, dato che dopo la perizia, gratuita, effettuata, il 70%-80% delle volte è stata effettivamente riscontrata usura. 

Esistono a questo riguardo due fattispecie di usura: quella oggettiva, quando la banca supera il tasso di soglia fissato da Banca Italia, e la soggettiva

In quest'ultimo caso i due parametri presi come riferimento, il superamento del valore del tegm (tasso medio applicato a operazioni similari) e le gravose condizioni applicate risultano sproporzionati alle critiche condizioni economico-finanziarie del soggetto, privato o impresa. In poche parole la banca, pur non superando il tasso-soglia, si avvantaggia comunque in maniera indebita di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto”. 

La maggior parte delle volte con l'istituto di credito si arriva poi ad un accordo, che consente al privato di rientrare in possesso di una parte consistente, il 70%-80%, della somma indebitamente richiesta: “E' del resto anche interesse delle banche – osserva Barbieri - arrivare a una soluzione di questo tipo, visto ciò che possono rischiare anche e innanzitutto da un punto di vista penale”. 

Rimini insieme a Bologna, Piacenza e Parma è la provincia emiliano-romagnola maggiormente affetta dal problema dell'usura bancaria: “Ciò dipende dalla notevole diffusione su questi territori delle banche territoriali, che rispetto a quelle primarie sono più soggette per propria natura a cadere in comportamenti illegittimi se non penalmente rilevanti”. 

L'usura bancaria è stato al centro ieri pomeriggio alla sala Marvelli della Provincia di un seminario di studio aperto organizzato dal Codacons. Presenti una novantina di avvocati ma anche comuni cittadini.

Confedercontribuenti denuncia Banca Popolare di Verona

E' passata sotto traccia, come tutto ciò che smaschera le condotte poco edificanti di chi detta legge in Italia ma meriterebbe massima visibilità ed attenzione l'iniziativa di Confedercontribuenti che si è svolta nella giornata di sabato a Padova. La prima di tre importanti giornate di mobilitazione su Banche e Fisco, che avranno un seguito nelle prossime settimane in Abruzzo e Sicilia. 

Nel corso di una vibrante conferenza stampa che ha fatto registrare la presenza di decine di imprenditori vittime della prepotenza bancaria, sono stati esposti i contenuti di una denuncia penale per usura ed estorsione contro la Banca Popolare di Verona che l'associazione depositerà nei prossimi giorni presso la Procura della Repubblica. 

La denuncia, ha spiegato l'avvocato di Conferdercontribuenti, è suffragata da quattro perizie econometriche; è stata utilizzata quella con i valori minori. Nel 2010 si è passati da un tasso di interesse del 238,42 per cento nel primo trimestre a 385,87 nel secondo trimestre, per finire con 429,18 nel terzo trimestre.

Duecento, trecento e quattrocento per cento. Non sono allucinazioni ma numeri reali, purtroppo. Sono lo spessore di un cappio che sta strozzando la vita in gola a tanti nostri connazionali. L'entità del finanziamento non è alta, ed è stato preso ad esempio questo caso per dimostrare che anche nei piccoli importi le banche applicano interessi devastanti per i contribuenti. Ad aggravare questi fatti concorre l'elemento psicologico, vessatorio, messo in atto da funzionari delle filiali. 

Dai casi presi in esame, emerge nitidamente una forte connivenza tra il mondo bancario e le istituzioni che imbriglia i procedimenti giudiziari. Il Presidente di Confedercontribuenti Veneto, Alfredo Belluco, ha ribadito la volontà della confederazione di “non mollare, mettendoci la faccia a fianco delle aziende e dei contribuenti, senza fare sconti a nessuno”. 

Durissime le parole pronunciate da Don Enrico, parroco di Desio. “Le banche oggi, ha tuonato il parroco, sono molto lontane da quella che era la loro funzione iniziale di sostegno e di aiuto ai poveri; al contrario oggi le banche li uccidono in una società in cui la quantità del denaro ha schiacciato la qualità della vita”. E ancora: “In una società in cui si assiste ad una crisi della moralità, in cui lo Stato sostiene le banche; un peccato mortale che si traduce in un omicidio di Stato, dove la prepotenza economica si trasforma in una bestemmia organizzata costruita sulla pelle dei più poveri”. Parole che, è quasi superfluo farlo notare, non arriveranno agli inquilini con il vitalizio dei Palazzi romani, troppo presi da spartizioni ed apparizioni modaiole. Il popolo affonda ma loro continuano a fregarsene.

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