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Notizie

IL CONTO COINTESTATO NON IMPLICA L’ANIMUS DONANDI DEL MARITO NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE

“La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 Cc) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298,secondo comma, Cc), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, dovendo dunque annullarsi la sentenza che riconduce cointestazione del conto la donazione del cinquanta per cento delle somme versate nel tempo dal uno dei contitolari sul conto, in quanto l'animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di detta contestazione mentre il giudice avrebbe dovuto invece motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento.”
 
Questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione civile, seconda sezione, con la sentenza n. 809 pronunciata in data 16 gennaio 2014, in materia di conto corrente cointestato.
 
In particolare, una signora aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva dichiarato il marito esclusivo proprietario delle somme riportate nel conto deposito titoli cointestato ai coniugi, acceso preso un istituto di credito. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva dichiarato, invece, il marito proprietario solo per il 50% dei soldi depositati sul predetto conto, sul presupposto che la cointestazione del conto alla moglie realizzasse una donazione indiretta alla stessa, di metà del valore delle somme in esso contenute, anche se acquisite con denaro pacificamente proveniente dalle sole disponibilità del marito. 
 
Proposto ricorso per Cassazione, la suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, accoglieva le doglianze del ricorrente, stabilendo che la cointestazione di un conto a sé e alla moglie non prova la sussistenza dell’animus donandi e non realizza, perciò, una donazione indiretta in favore della stessa, per la metà delle somme versate sullo conto. 
 
Nel caso di specie la provvista era costituita soltanto dai redditi del ricorrente, il quale aveva precisato che la decisione di cointestare il conto, costituiva un modo per coinvolgere la moglie nell’economia familiare a fronte delle sue innumerevoli lagnanze, la Suprema Corte conclude per il mancato spirito di liberalità da parte del marito.
 
La presunzione che dalla cointestazione del conto derivi anche la contitolarità dell’oggetto del contratto, da luogo esclusivamente ad un inversione dell’onere della prova, e si può superare per presunzioni semplici – gravi, precise e concordanti- dalla parte che deduce una situazione diversa da quella derivante dalla cointestazione stessa.
Conclusivamente, la doppia firma sul conto non è sufficiente a presumere la donazione indiretta essendo indispensabile la prova dello spirito di liberalità da parte del solo dei coniugi che alimenta la provvista.
 
 

Commissioni di istruttoria veloce. Illegittima se supera il tasso soglia

La Commissione di istruttoria veloce applicata dalle banche può diventare illegittima per il superamento del tasso soglia di usura.

Il primo luglio 2012 è entrata in vigore la CIV, commissione istruzione veloce.

La novità normativa  (legge 18 maggio 2012, n. 62, art.117-bis, comma 2, del TUB, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche in materia di trasparenza e comparabilità, nonché il potere di estendere la medesima disciplina anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente) ha stabilito che le banche devono prevedere solo tre tipologie di remunerazione degli utilizzi dei conti correnti.

Queste tre tipologie sono:

-il  tasso;

-la commissione sul fido accordato;

-la commissione di Istruttoria Veloce sugli scoperti.

Fin qui niente di nuovo, ad esclusione del fatto che la legge continua a mettere ingerenza nel settore privato, imponendo ai correntisti delle banche commissioni unilateralmente stabilite.

C’è di più. Mentre precedentemente con la commissione sull’accordato il limite di legge massimo era lo 0,50% trimestrale, lo stesso non può dirsi con la nuova commissione di istruttoria veloce che viene calcolata sugli sconfinamenti dei correntisti, sia essi con conti affidati che senza.

Infatti alcune banche, diciamo in maniera inconsapevole, ne stanno approfittando della suddetta legge, e hanno e stanno applicando ai loro clienti commissioni non in linea con i dettati e vincoli legislativi in materia di usura bancaria, e sproporzionate all’ammontare dello sconfinamento, superando di fatto il tasso soglia di usura.

Qual è il rischio alle quali le banche sono esposte nel caso in cui applichino delle commissioni troppo elevate e qual è il vantaggio che loro ottengono?

La conseguenza è di vedersi accusare di usura, a motivo del fatto che la commissione di istruzione veloce (spesa collegata al credito) andrebbe a sommarsi agli altri costi al fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale, che in questo caso sarebbe superiore al tasso soglia previsto in materia di usura.

La formula, anche per quanto riguarda la CIV, non cambia:

TEG=[Interessi x 36.500] / Numeri debitori)

(Per Interessi si intende, interessi passivi, commissioni e spese).

Per concludere, l’importo della Civ addebitata trimestralmente viene considerato nel calcolo del Tasso effettivo globale ai fini dell’usura.

TRUFFA EURIBOR: SU DISPOSIZIONE DEL PM MICHELE RUGGIERO HA APERTO UN FASCICOLO, GUARDIA FINANZA SEQUESTRA DOCUMENTI SEDE BARCLAYS MILANO

TRUFFA EURIBOR: SU DISPOSIZIONE PROCURA REPUBBLICA DI TRANI, CHE CON IL PM MICHELE RUGGIERO HA APERTO UN FASCICOLO, GUARDIA FINANZA SEQUESTRA DOCUMENTI E MAIL SEDE BARCLAYS MILANO.ENNESIMO SCANDALO DIMOSTRA CHE, SENZA REGOLE FERREE E SEVERE SANZIONI IN SEDE DI G20 PER FRENARE AVIDITA' BANCHIERI, NON SI RISOLVERA' CRISI SISTEMICA
 
 
Dopo la denuncia presentata dalle associazioni Adusbef e Federconsumatori ad alcune procure, e l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di  Trani per la manipolazioni dell'Euribor,con  banca Barclays che ha già accettato di pagare una multa da 290 milioni di sterline, circa 400 milioni di euro, lo scorso venerdi 27 luglio, il pm Michele Ruggiero, lo stesso che ha indagato le carte revolving usurarie dell'American Express e della “Barclays Bank”, oltre alla chiusura inchiesta sulle agenzie di rating, ha sequestrato nella sede Barclays di Milano numerosi documenti. 
 
Il Pm Ruggiero, che ha aperto un fascicolo per truffa aggravata e grave manipolazione dei mercati a carico di ignoti, dopo aver costituito un pool di esperti indipendenti per accertare le gravissime manipolazioni dei tassi Euribor,  ha visitato gli uffici milanesi della banca britannica Barclays, insieme agli uomini del nucleo di polizia tributaria di Bari, che hanno portato via numerosi documenti, materiale informatico e mail, con l'obiettivo di cercare le prove che anche con gli Euribor, proprio come con i Libor, Barclays abbia operato una manipolazione con ricadute negative sui tassi dei mutui pagati dagli italiani. 
 
Fin dall’emergere della notizia di manipolazione del Libor, era emerso il timore di un “contagio” dell’altro tasso di riferimento per i mutui variabili, l’Euribor,dato che anche il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro, come l’analogo Libor, viene calcolato come media dei tassi applicati dalle banche con il maggiore volume d’affari, principalmente dell’area Euro (per l’Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena). A stilare la media è  l’agenzia Reuters, che provvede al calcolo e alla quotidiana pubblicazione del valore dell’Euribor. Con il Libor la Barclays ha deciso di adattare il tasso a suo piacimento, penalizzando i consumatori e falsando un mercato che fa girare annualmente cifre attorno ai 350 miliardi di dollari. 
 
Adusbef e Federconsumatori che avevano stimato in 2,5 milioni le famiglie italiane pesantemente danneggiate da illegalità e manipolazioni sull’Euribor per un controvalore di 3 miliardi di euro, con una media di 1.200 euro di danni pro-capite subiti da tutti i cittadini i cui contratti di mutuo hanno tassi di interesse legati all’Euribor, che nel 2008 superò il 5,3%, hanno l'obiettivo di veder riconosciuti alle famiglie italiane i danni patrimoniali subiti a causa di rate del mutuo gonfiate da manipolazioni illecite dei tassi.
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