Bollo auto: non confondere tra fermo fiscale e fermo amministrativo

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Esenzione-bollo-ganasce-fiscaliPotresti subire le ganasce fiscali…e dover pagare contemporaneamente il bollo auto. Infatti il contribuente è esentato dal tributo, che è di competenza regionale, solo in caso di fermo amministrativo. Un provvedimento, questo, che può essere intrapreso dall’autorità giudiziaria in qualità di sanzione accessoria alle infrazioni al Codice della Strada. A specificare tale distinzione ci ha pensato la Corte Costituzionale che, con l’ordinanza n.19/2019, si è pronunciata su una questione di legittimità sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

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Gli Ermellini sono intervenuti a commento dell’articolo 1 comma 182 della Legge della Regione Campania n.5/2013. Contestualmente hanno spiegato che non deve essere pagato il bollo auto solo in caso di fermo amministrativo, come sancito dall’articolo 5 comma 37 del D.L. n.953/1982. Il fermo fiscale ha natura diversa, in quanto costituisce la garanzia del credito goduto dagli enti pubblici.

La pronuncia è scaturita dalla vicenda di un automobilista a cui era stata notificata una cartella a seguito del mancato versamento del bollo auto. L’uomo riteneva che il tributo non fosse dovuto nell’anno di riferimento perché il veicolo aveva subito il fermo fiscale dall’allora Equitalia. Tuttavia la Legge Regionale della Campania n.5/2013 prevedeva l’esenzione dal pagamento in riferimento a casi particolari che non ricomprendevano anche questo.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte Costituzionale ha confermato i principi contenuti nella Legge Regionale.

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