Cassazione stoppa servizio Seguimi per comunicazioni di AER

Le cartelle esattoriali? Devono essere recapitate al domicilio fiscale scelto dal contribuente

Servizio-SeguimiUn principio, questo, che potrebbe apparire banale. Scontato, forse. Il quotidiano braccio di ferro tra Agenzia delle Entrate Riscossione e cittadini dimostra che le cose stanno diversamente. Succede così che una raccomandata contenente importanti informazioni fiscali venga consegnata a un indirizzo diverso, magari quello indicato per il servizio di Poste Italiane “Seguimi”, determinando ripercussioni tutt’altro che irrilevanti…

La Corte di Cassazione (ordinanza n.31478 del 3 dicembre 2019) si è pronunciata a proposito della vicenda di un imprenditore a cui non erano state recapitate una serie di cartelle scaturite dal mancato pagamento dell’IVA. AER aveva dichiarato che la notifica era stata eseguita all’indirizzo riportato in corrispondenza del servizio “Seguimi”. Gli Ermellini hanno ribaltato le pronunce scaturite dai due precedenti gradi di giudizio, definendo inefficace questa procedura di consegna.

La decisione della Corte di Cassazione si fonda sui dettami enunciati all’interno di un Decreto del Presidente della Repubblica del 1973. Questo stabiliva che, a eccezione dei casi in cui l’atto viene recapitato nelle mani del destinario, l’indirizzo da utilizzare debba essere quello del domicilio fiscale indicato dall’interessato. Può trattarsi di una persona fisica o di un ufficio all’interno del comune in cui si è domiciliati.

Gli Ermellini hanno quindi definito nulla la notifica all’indirizzo relativo al servizio “Seguimi”, in quanto questo non riguarda gli atti giudiziari.

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