Come difendersi da un pignoramento?

Qual è l’iter con cui il creditore aggredisce i beni mobili del debitore?

Il Codice Civile, a partire dall’articolo 513, prevede un’apposita forma di procedimento esecutivo finalizzato al pignoramento degli oggetti in sua disponibilità e alla loro successiva vendita o assegnazione.

Quali beni possono essere espropriati?

Pignoramento-beni-mobiliIl creditore ha la facoltà di “aggredire” oggetti preziosi, quadri, denaro e titoli di credito. Sono invece intoccabili in senso assoluto gli oggetti con valenza religiosa, e quelli indispensabili per sostentare la famiglia, o comunque per garantire una quotidianità decorosa.

Vengono definiti parzialmente impignorabili i beni finalizzati all’esercizio dell’attività lavorativa del debitore, che possono essere intaccati solo per un quinto, e a condizione che le restanti proprietà non siano sufficienti a estinguere la pendenza.

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Quando può essere intrapreso il pignoramento?

Si può agire concretamente contro il debitore in presenza di due documenti:

  • il titolo esecutivo, rilasciato dal giudice a seguito della verifica dell’esistenza del credito;
  • l’atto di precetto, notificato al debitore al fine di indurlo a pagare.

A partire dalla ricezione di quest’ultimo ci sono dieci giorni di tempo per saldare la pendenza, decorsi i quali si mette in moto “la macchina” dell’esproprio.

Quali sono gli obblighi dell’ufficiale giudiziario dopo il pignoramento?

È tenuto a redigere un verbale in cui elenca e descrive gli oggetti pignorati, fornisce una valutazione approssimativa del loro valore e illustra le condizioni fissate per la loro conservazione. Tale documento, unitamente al titolo esecutivo e al precetto viene consegnato al creditore.

I beni mobili espropriati non vengono comunque trasferiti fisicamente a lui, in quanto devono essere venduti, ai fini del saldo della pendenza.

Ciononostante il creditore può chiedere che gli oggetti pignorati gli siano assegnati direttamente, ma solo a condizione che il loro valore coincida con l’entità del debito.

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