Debiti: tutto quello che c’è da sapere sull’atto di precetto

Il Covid19 ha determinato – o meglio, sta determinando – innumerevoli strascichi

Umani, economici e sociali. La cui proiezione sul futuro, a media e lunga gittata, è difficile da determinare, oggi. Certamente, migliaia di nuclei familiari si sono ritrovati costretti a tagliare tutte le voci di spesa NON strettamente connesse alla sopravvivenza. Utenze, rate del mutuo o del prestito, canone di affitto…

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Una domanda, quindi, si agita nella mente. Che succede, adesso? Quale mossa bisogna aspettarsi dal creditore? E soprattutto, cosa è meglio fare: provare a trattare, o semplicemente dichiararsi impossibilitati a pagare?

Tutto parte dall’atto di precetto, la comunicazione formale finalizzata a sollecitare l’estinzione del debito entro 10 giorni onde evitare l’avvio di una procedura di pignoramento, presso terzi o immobiliare.

Attenzione, però. Il Codice Civile prevede un bilanciamento tra i diritti del creditore e quelli del debitore, in quanto stabilisce che l’atto di precetto, per essere valido, deve indicare esplicitamente la possibilità di ricomporre la controversia finanziaria avvalendosi della legge sul sovraindebitamento. Così, spetterà ad un organismo apposito o ad un professionista designato dal giudice tentare di costruire un accordo tra le parti.

L’atto di precetto ha una data di scadenza? La risposta è sì. Deve essere fatto valere dal creditore entro 90 giorni dalla sua emissione. Perciò, entro i tre mesi seguenti deve essere avviato il pignoramento presso terzi, oppure quello mobiliare o immobiliare.

Se però l’atto di precetto non contiene anche uno dei suoi elementi costitutivi (generalità delle parti, richiamo al titolo esecutivo, trascrizione integrale e relativa data di notifica, indicazione residenza o domicilio eletto),  decade sin da subito.

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La redazione