Iscrizione in CRIF legittima anche per piccole somme e lievi ritardi
Hai un debito con la banca?
Fai attenzione, perché la sorte che ti spetta dipende dal fatto che la segnalazione sia stata fatta alla Centrale Rischi Finanziari (Crif), che ha carattere privato, o alla Centrale Rischi di Banca d’Italia. La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito (sentenza n. 29896/2018) stabilendo che, nel caso della prima, è ammissibile l’iscrizione anche se l’importo ha entità modesta e il ritardo è contenuto.
Quattro banche avevano detto “no”
Questa la motivazione che ha spinto due correntisti ad intraprendere le vie legali contro Banca Popolare di Puglia e Basilicata. L’istituto di credito non aveva notificato al CRIF che era stato estinto il loro debito di 20mila euro.
Le due persone avevano presentato richiesta di mutuo a quattro istituti di credito per l’acquisto di un immobile, ma nessuno aveva concesso il finanziamento. I correntisti avevano ipotizzato che all’origine dei rifiuti ci fosse la segnalazione a sofferenza e avevano chiesto a Banca Popolare di Puglia e Basilicata il risarcimento dei danni morali e materiali per un totale di 250mila euro. Contestualmente auspicavano il pagamento delle spese di lite da parte di questa, e la cancellazione dei dati dal CRIF.
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Il verdetto del Tribunale
Dall’esame in sede processuale è pero emerso che un istituto di credito non aveva rigettato la richiesta di mutuo, piuttosto intendeva predisporre ulteriori accertamenti a causa della segnalazione. Le altre tre banche, invece, avevano detto “no”, ma senza menzionare l’iscrizione in CRIF.
La Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno respinto le istanze dei due. La prima aveva sottolineato che, in materia di comunicazioni, la disciplina relativa alla Banca d’Italia non poteva essere sovrapposta a quella inerente la Centrale Rischi Finanziari, che ha carattere privato.
La Cassazione ha successivamente specificato, tramite sentenza n. 29896/2018, che il concetto di insolvenza riguarda la Centrale Rischi di Banca d’Italia, e non ha quindi attinenza con il CRIF.
I due correntisti avevano subito una segnalazione di inadempimento che, secondo la Cassazione, era legittima in quanto rispettava i requisiti di liceità, correttezza e proporzionalità espressi nelle raccomandazioni del Garante della Privacy.
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La redazione