Iscrizione in CRIF legittima anche per piccole somme e lievi ritardi

Hai un debito con la banca?

Iscrizione-CrifFai attenzione, perché la sorte che ti spetta dipende dal fatto che la segnalazione sia stata fatta alla Centrale Rischi Finanziari (Crif), che ha carattere privato, o alla Centrale Rischi di Banca d’Italia. La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito (sentenza n. 29896/2018) stabilendo che, nel caso della prima, è ammissibile l’iscrizione anche se l’importo ha entità modesta e il ritardo è contenuto.

Quattro banche avevano detto “no”

Questa la motivazione che ha spinto due correntisti ad intraprendere le vie legali contro Banca Popolare di Puglia e Basilicata. L’istituto di credito non aveva notificato al CRIF che era stato estinto il loro debito di 20mila euro.

Le due persone avevano presentato richiesta di mutuo a quattro istituti di credito per l’acquisto di un immobile, ma nessuno aveva concesso il finanziamento. I correntisti avevano ipotizzato che all’origine dei rifiuti ci fosse la segnalazione a sofferenza e avevano chiesto a Banca Popolare di Puglia e Basilicata il risarcimento dei danni morali e materiali per un totale di 250mila euro. Contestualmente auspicavano il pagamento delle spese di lite da parte di questa, e la cancellazione dei dati dal CRIF.

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Il verdetto del Tribunale

Dall’esame in sede processuale è pero emerso che un istituto di credito non aveva rigettato la richiesta di mutuo, piuttosto intendeva predisporre ulteriori accertamenti a causa della segnalazione. Le altre tre banche, invece, avevano detto “no”, ma senza menzionare l’iscrizione in CRIF.

La Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno respinto le istanze dei due. La prima aveva sottolineato che, in materia di comunicazioni, la disciplina relativa alla Banca d’Italia non poteva essere sovrapposta a quella inerente la Centrale Rischi Finanziari, che ha carattere privato.

La Cassazione ha successivamente specificato, tramite sentenza n. 29896/2018, che il concetto di insolvenza riguarda la Centrale Rischi di Banca d’Italia,  e non ha quindi attinenza con il CRIF.

I due correntisti avevano subito una segnalazione di inadempimento che, secondo la Cassazione, era legittima in quanto rispettava i requisiti di liceità, correttezza e proporzionalità  espressi nelle raccomandazioni del Garante della Privacy.

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La redazione