La banca ti bolla come cattivo pagatore? Difenditi così

Una segnalazione negativa in Centrale Rischi determina la paralisi della vita

Segnalazione-Centrale-RischiChi si ritrova schedato come cattivo pagatore, infatti, vede compromesso non solo il privato, ma anche lo svolgimento della propria attività professionale. È obbligo della banca procedere con estrema cautela, rispettando criteri e paletti fissati dalla legge. Così, nel caso degli imprenditori, l’iscrizione deve essere determinata da una grave e prolungata crisi di liquidità. Cionostante spesso, al primo mancato pagamento, il malcapitato titolare di società subisce l’attribuzione di quella che rappresenta una vera e propria “lettera scarlatta”.

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Nei giorni scorsi il Tribunale di Tivoli si è espresso in merito con una sentenza che potrebbe costituire un prezioso precedente. Un imprenditore di Anagni era stato iscritto in Centrale Rischi a seguito della segnalazione negativa da parte della banca presso cui aveva acceso un mutuo. Nessun preavviso inviato, e in aggiunta la misura era partita dopo la prima rata saltata, a dispetto di anni di regolari pagamenti. È bastato un errore per disintegrare l’affidabilità creditizia a lungo costruita.

La tesi difensiva si è fondata sull’assunto che la segnalazione non era scaturita da un’approfondita analisi della situazione economica societaria. Il provvedimento, infatti, è consentito solo in caso di insolvenza equiparabile a fallimento. Nel caso in esame, invece, l’imprenditore era in regola con i versamenti contributivi, come certificato dal DURC. Così il Tribunale di Tivoli ha ordinato la cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi con efficacia retroattiva.

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Quale risarcimento se la segnalazione era illegittima?

Anche se ti potrà sembrare strano, il rimborso dei danni subiti non è automatico. Un principio, questo, sancito dalla Corte di Cassazione lo scorso gennaio (ordinanza n.207/2019). In tale occasione gli Ermellini avevano spiegato che l’improprio utilizzo da parte della banca delle informazioni relative al cliente non lo liberavano dall’obbligo di provare le conseguenze negative subite, e il loro ammontare.

La Corte di Cassazione aveva contestualmente riconosciuto un danno non patrimoniale, e quantificato la sua entità su base equitativa. Ciò in virtù del mancato preavviso di iscrizione in Centrale Rischi.

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