Mutui ipotecari: quando può riprendersi l’immobile la banca?
Quando la banca può riprendersi l'immobile
È operativo da ieri il Decreto Legislativo 72/2016, che permette all’istituto di credito di entrare in possesso dell’immobile ipotecato senza l’intermediazione del Tribunale.
Contestualmente però, sono potenziati e rafforzati i diritti dei clienti. Detto provvedimento incorpora le direttive comunitarie per quanto riguarda i mutui garantiti da ipoteca.
Leggi anche
Nuovi tassi soglia usura sui mutui, conti e mediatori creditizi
L’aspetto più significativo del decreto è rappresentato dalla clausola anti-insolvenza, che comporta la chiusura del debito con l’acquisizione e l’eventuale vendita dell’immobile appartenente al mutuatario senza l’intermedio passaggio attraverso il Tribunale per procedere all’esproprio forzato. A questo radicale provvedimento si arriverà a seguito di 18 rate non pagate.
La clausola anti-insolvenza deve comunque essere concordata e sottoscritta da entrambe le parti. Qualora la vendita dovesse comportare l’incasso di un’eccedenza rispetto al debito, l’importo residuo verrà conferito al mutuatario. A stimare il valore dell’immobile è un tecnico, esterno ed imparziale.
Il cittadino che intende sottoscrivere un mutuo ipotecario ha diritto a ricevere una corretta, completa e comprensibile informazione da parte dell’intermediario finanziario.
A fare fede è il nuovo Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (Pies). L’interessato ha una settimana di tempo per valutare e confrontare le varie proposte raccolte sul mercato prima di decidere se assumersi detto impegno.
Leggi anche
Il 70 per cento dei mutui a rischio usura
L’aspirante mutuatario ha diritto di avvalersi di una consulenza gratuita preventiva alla sua scelta; il tecnico incaricato di stimare il valore di mercato dell’immobile deve essere individuato di comune accordo tra le parti o, in alternativa, dal Presidente del Tribunale competente.
L’importo massimo finanziabile è dell’80% del valore dell’immobile ipotecato; in caso di importi superiori, il finanziamento si ritiene nullo e il mutuatario non è obbligato al rimborso del restante 20%.
Da redazione