Quando il debitore rischia di perdere la casa in cui vive

Quando il debitore rischia di perdere la casa

EsproprioL’esproprio forzoso dell’immobile di residenza può essere un evento molto traumatico per il debitore, in quanto equivale a uno sradicamento violento e irreversibile.

Per evitare d’incappare nel pignoramento, o comunque per tamponarne le conseguenze, è quindi necessaria un’analisi approfondita della disciplina in materia. Qui di seguito esaminiamo i punti salienti fissati dalla legge, e le modifiche intervenute di recente.

Pignoramento immobiliare: quali sono i beni intoccabili?

La risposta a questa domanda è contenuta nell’articolo 76 del D.P.R. 602/1973. Questo afferma che il Fisco non può effettuare l’esproprio forzoso dell’unico immobile che appartiene al debitore. Se il creditore è invece rappresentato da una banca, finanziaria o un privato, il limite non sussiste.

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Che succede se il debitore è in possesso di due case, una delle quali destinata alle vacanze? Entrambe possono essere oggetto di pignoramento.

Peraltro, bisogna tener conto che la definizione di immobile è ampia, e non si riferisce unicamente alle case. Eventuali terreni sono quindi compresi al suo interno.

Garage, box auto e pertinenze, definite dall’articolo 817 del Codice Civile come “cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un altro oggetto” (cantine, soffitte) non rientrano invece nella definizione, neanche se sono registrate autonomamente nell’apposito catasto degli immobili.

Quali sono i criteri che determinano l’impignorabilità?

I paletti fissati dal D.P.R. 602/1973 sono abbastanza rigidi, in quanto prevedono che non possa essere aggredito l’unico immobile di proprietà a patto che questo corrisponda alla residenza del debitore, sia destinato a uso abitativo, non sia registrato nella categoria di castello (A9), villa (A8) e non possa essere catalogato come casa di lusso.

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Le insidie nascoste nel fondo patrimoniale

Questo scaturisce da un accordo che le coppie sposate siglano davanti al notaio, individuando i beni da utilizzare per soddisfare i bisogni del nucleo familiare. Dunque il fondo patrimoniale è una sorta di tesoretto dedicato a un utilizzo specifico.

Il fondo patrimoniale può comprendere beni immobili, beni mobili registrati, università di mobili, ovvero, in base a quanto sancito dall’articolo 816 del Codice Civile, la totalità di oggetti appartenenti a un soggetto e destinate a un medesimo impiego.

L’inserimento di un immobile nel fondo patrimoniale non esclude l’eventualità di un pignoramento da parte del creditore, in quanto l’esproprio forzoso è ammesso se la pendenza è scaturita dalla necessità di far fronte alle esigenze familiari.

D’altra parte solo la famiglia può determinare quali obbligazioni sono state sottoscritte per soddisfare i propri bisogni.

Nel corso degli anni si sono susseguite svariate pronunce in materia, alcune delle quali hanno riconosciuto le ragioni del Fisco (sentenza n. 21396/2015 della Cassazione Civile, Sezione 5, sentenza n.23054/2016 della Cassazione Civile, Sezione 5, sentenza n. 20799/2016 della Cassazione, Sezione Tributaria) e altre che hanno invece accolto le istanze dei contribuenti (sentenza n.2218 dell’8 aprile 2014 emessa dalla Commissione Tributaria del Lazio).

Cosa è cambiato dal 2017?

L’articolo 8 del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017 ha introdotto una variazione nell’articolo 76, comma 2 del D.P.R. 602/1973. La parola “bene” è stata infatti sostituita con “beni”.

Ne consegue che, se in precedenza l’esproprio forzoso dell’immobile era possibile solo qualora lo stesso avesse un valore uguale o superiore a 120mila euro, oggi il creditore può procedere se sia la pendenza che il valore catastale di tutti gli immobili del debitore raggiungono separatamente almeno 120mila euro. 

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La redazione