Sospensione fermo auto: dopo quanto si può tornare a circolare?

Quando si tratta di ganasce fiscali, l’incertezza regna sovrana

Sospensione-fermo-amministrativoTanto per cominciare, infatti, il provvedimento può scattare per le più diverse tipologie di debito, a partire dal bollo auto (che è di competenza regionale), per arrivare alle multe derivanti da infrazioni al Codice della Strada, passando per la tassa sui rifiuti (TARI).

Ciascuna di queste voci, in caso di insolvenza, rappresenta il presupposto per l’emissione di una cartella esattoriale da parte di Agenzia delle Entrate. Trascorsi due mesi dalla notifica, c’è ancora un’ “ultima spiaggia”: viene inviato un preavviso di pagamento che concede al debitore 30 giorni aggiuntivi per regolarizzare la sua posizione pagando o facendo ricordo.  Se anche questi passano invano, si procede alla riscossione coattiva, sfruttando una delle molteplici opzioni di pignoramento (conto corrente, beni immobili o mobili quali, appunto, l’auto).

Le conseguenze del fermo amministrativo

Il veicolo NON può essere utilizzato per circolare, a meno che il debitore non paghi interamente ed in un’unica soluzione la somma pendente, o non chieda (ed ottenga) la rateizzazione.

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Nel primo caso si può riprendere contestualmente a circolare con l’auto, nel secondo caso, invece, è necessario farsi rilasciare da Agenzia delle Entrate Riscossione la ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima tranche, e depositarla presso il Pubblico Registro Automobilistico, così da ottenere la sospensione del fermo amministrativo.

Circolare su un’auto sottoposta a ganasce fiscale non è consigliabile perché si incorre in una multa particolarmente salata (tra 2.000 e 8.000 euro circa), oltre a subire la sottrazione del veicolo.

La redazione