Vai via dall’Italia? I debiti ti seguono

Trasferirsi all’estero non mette al riparo dai creditori

Questi infatti hanno facoltà di azione anche sui beni detenuti dal debitore in altri Paesi, qualora in Italia risulti nullatenente, o comunque proprietario di valori non sufficienti a coprire la pendenza.

Il primo passaggio che i creditori devono compiere è chiedere l’esecutorietà del titolo giuridico che certifichi l’esistenza del credito nel Paese in cui il debitore si è trasferito.

Con il termine esecutorietà ci si riferisce alla caratteristica di alcuni atti amministrativi e giudiziari di vedere immediatamente applicato il loro contenuto.

Scatta così l’ingiunzione di pagamento europeo, su cui deve pronunciarsi il giudice del Paese di residenza del debitore.

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In quali materie è ammesso il decreto ingiuntivo europeo?

L’atto riguarda i debiti di carattere amministrativo; sono invece esclusi quelli di natura fiscale e doganale, l’imposta sui redditi, le addizionali, l’IRPEF e l’IVA.

L’ingiunzione viene notificata per via consolare senza bisogno di traduzione. Trascorsi 30 giorni dalla consegna dell’atto, se l’importo pendente non viene saldato, si procede al pignoramento, che è regolamentato dalle leggi del Paese di residenza.

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