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Lo Stato ti deve dei soldi? Puoi usarli per pagare Equitalia

Pagare Equitalia con i soldi che ti deve lo statoPagamento_Equitalia

Hai un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione? Puoi “spenderlo” in parte o integralmente per liberarti di un debito verso l’Agenzia di Riscossione. 
 
Tecnicamente, si chiama compensazione, ed è stata prorogata per l’intero anno in corso. Ecco come funziona e chi può beneficiarne.
 
A usufruire di questa misura sono i destinatari di cartelle esattoriali riferite a imposte erariali e avvisi di accertamento inerenti imposte dirette e IVA che diventeranno esecutive entro 60 giorni
 
Come fare, concretamente, ad approfittarne? È sufficiente chiedere il rimborso per l’importo eccedente pagato per IRES, IVA, IRPEF, IRAP tramite F24.
 
Inoltre, qualora il credito non copra l’intera cifra, è necessario contattare Equitalia per comunicare quale parte del debito si intende compensare in quanto, altrimenti, si procede a liquidare la cartella più “vecchia”. Se invece saldo positivo e negativo coincidono, non serve alcuna comunicazione.
 
 
 
 
da redazione
 


 


 

 

Cartelle esattoriali: come cambiano gli importi da pagare nel 2016?

Come cambiano gli importi da pagare nel 2016 Come_Cambiano_gli_importi_da_pagare

Molti contribuenti hanno salutato il 2016 pieni di speranze e aspettative, a seguito della riduzione dell’aggio introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015. 
 
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Detto provvedimento ha ridotto di due punti percentuali il margine di compenso di Equitalia sulle attività di riscossione effettuate. Tuttavia, per evitare di incappare in sgradite sorprese, è necessario fare alcune precisazioni.
 
 
L’aggio al 3% riguarda esclusivamente le cartelle di pagamento recapitate in seguito ad avvisi bonari non definiti in precedenza. Per quanto riguarda gli atti esecutivi, invece, la quota piena è del 6%.
 
 
 
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Equitalia esige un credito inesistente? E’ tenuta a pagare

L’Agenzia di Riscossione si ostina in una richiesta infondata? Questa “colpa grave” le può costare una condanna, con ripercussioni anche economiche. A stabilirlo, la Cassazione con l’ordinanza n. 25852 del 22 dicembre scorso. 
 
Equitalia, quindi, è ora tenuta a pagare 4.000 euro. La responsabilità che le è stata attribuita è non aver realizzato l’infondatezza della richiesta, che, d’altra parte, sarebbe emersa facilmente dalla lettura dei documenti in suo possesso. «Non v’è alcuna norma dalla quale possa desumersi l’obbligo dell’agente di impugnare il provvedimento di esclusione del credito e di insistere per l’accoglimento di una domanda della quale, sulla scorta dei dati di cui dispone, può agevolmente verificare la manifesta  inesattezza» così la Cassazione.
 
In precedenza era stato il Tribunale di Torino a rigettare la domanda di Equitalia per l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una srl. In quell’occasione era stato rilevato che l’Agenzia di Riscossione  aveva già ottenuto quanto richiesto, quindi la reiterazione costituiva «mera e inammissibile duplicazione».