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Notizie

Illegittima segnalazione in Crif? Hai diritto a un risarcimento

Essere iscritto in Crif e non saperlo

Una situazione paragonabile a quella di chi va in giro con una bomba a orologeria appesa al collo. Un’inconsapevole condanna che mischia pregiudizio e sentore di “morte”, come essere affetti da AIDS ma non sospettarlo neppure.

Non sempre il silenzio è assenso…

Risarcimento_danni_illegittima_iscrizione_Centrale_RischiL’ultimo episodio del genere, in ordine di tempo, arriva da Perugia, dove un imprenditore si è ritrovato a essere segnalato come cattivo pagatore a sua insaputa. 

L’istituto di credito gli aveva inviato una comunicazione inerente la sua situazione debitoria, ma l’uomo non l’aveva mai ricevuta. Senza aver avuto alcun feedback, la banca aveva comunque effettuato l’iscrizione in Centrale Rischi.

L’imprenditore perugino, difeso dall’avvocato Daniele Fantini, si era quindi rivolto al giudice monocratico per veder riconoscere le proprie ragioni. 

Tuttavia non era riuscito nell’intento di comprovare l’illegittimità del provvedimento, così era passato alla sede collegiale, chiamando in causa il Tribunale Civile. Dal canto suo, l’istituto di credito aveva sostenuto che la mancanza di preavviso non aveva compromesso la segnalazione a cattivo pagatore.

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“La conoscenza è un mezzo di difesa, per il cittadino”

Il giudice ha condiviso le istanze dell’imprenditore perugino sottolineando che la banca ha violato le regole atte a disciplinare l’iscrizione nel registro. Comunicare all’utente quanto sta per succedere è infatti fondamentale, per consentirgli di valutare i rischi a cui potrebbe andare incontro, dandogli la possibilità di decidere come estinguere il debito.

«Abbiamo ottenuto l’immediata cancellazione dal Crif. La sentenza è particolarmente importante in quanto ha sancito che il periculum in mora della segnalazione risiede nell’iscrizione stessa nel registro. L’imprenditore mio assistito ha quindi ottenuto giustizia venendo in tempi brevi riabilitato agli occhi del sistema bancario». Così Daniele Fantini.

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Segnalazione illegittima: cosa rischi e come riconoscerla?Cancellazione_crif

L’iscrizione in Crif rischia di pregiudicare in maniera definitiva la vita (economica, ma anche privata) di chi la subisce. Detto procedimento comporta infatti, a cascata, una serie di conseguenze su più fronti. 

Diventa praticamente impossibile accedere al credito, l’opportunità di allacciare relazioni finanziarie con altri soggetti si restringe enormemente, e la propria reputazione comincia a cadere in picchiata. Ciò spiega perché l’utente illegittimamente segnalato può chiedere e ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.

Ma come fare a stabilire che l’iscrizione in Centrale Rischi è stata impropria? La Banca d’Italia ha specificato alcune casistiche, chiarendo, ad esempio, che è illegittimo segnalare qualcuno come cattivo pagatore sulla base di un semplice ritardo nel pagamento (circolare 11/2/1991 n. 139, aggiornata il 4/3/2010). 

Al contrario, è necessario valutare globalmente la situazione finanziaria del cliente: discriminante, in quest’ottica, è la condizione oggettiva di incapacità economica e non quella temporanea (ordinanza del 19/05/2011 del Trib. Bari, sez. dist. di Monopoli).

Specularmente, per essere risarcito, il danno deve essere certificato dall’interessato. Quest’ultimo infatti, anche mediante meccanismi presuntivi,  deve dimostrare l’esistenza di effetti specifici causalmente connessi all’iscrizione in Crif. 

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Da redazione

 


 
 

 

La banca ti costringe a subire anatocismo? Rivolgiti alle associazioni dei consumatori

In linea teorica sono tutti d’accordo: la capitalizzazione degli interessi è una pratica illecita e odiosa. Nei fatti però, combatterlo sembra una sorta di missione impossibile.

Lo scorso anno il D.L. 18 è intervenuto a modificare la disciplina del settore; nello specifico, l’articolo 17-bis ha apportato delle variazioni all’articolo 120 del TUB. Questo ha stabilito che, dal primo ottobre scorso, interessi attivi e passivi debbano essere calcolati annualmente al 31 dicembre e non più ogni tre mesi, ciò per evitare la capitalizzazione infrannuale; le somme maturate diventano esigibili a partire dal 1 marzo successivo.

Come avevamo già spiegato, una parte del nuovo testo ha visto sollevarsi dubbi e perplessità da parte degli addetti ai lavori. Infatti, d’ora in poi spetta al correntista decidere se saldare gli interessi tramite addebito diretto sul conto corrente, accettando che questi diventino sorte capitale (e che quindi producano ulteriori interessi) oppure pagarli individualmente, presumibilmente in contanti o tramite bonifico bancario.

Ogni servizio ha un prezzo da pagare…

Il nuovo dettato comincia a produrre i primi effetti. A darne notizia, in questi giorni, è stata SpazioConsumatori.tv, testata giornalistica che fa riferimento all’associazione Codici, Centro per i diritti del cittadino. Gli utenti hanno infatti segnalato che, accedendo alla sezione home banking di BNL, è necessario autorizzare l’addebito sul conto degli interessi per lo scoperto per effettuare qualunque operazione.

“Il cittadino deve poter scegliere se accettare o meno quanto stabilito dal decreto del 2016, senza che questo limiti il suo accesso ai servizi offerti”. Così Codici, che ha deciso di segnalare il caso all’AGCM, riservandosi la possibilità di intraprendere un’azione inibitoria nei confronti di BNL.

Cosenza: una sentenza che riconosce i diritti dei consumatori

Nel frattempo, dal sud arriva una pronuncia che potrebbe costituire un importante precedente per gli utenti. L’elemento di novità introdotto riguarda la possibilità, in caso di illeciti bancari accertati, di chiedere e ottenere un risarcimento anche in presenza di conti correnti aperti. Risaliva al 2010 una sentenza delle Sezioni Unite che andava in direzione opposta.

All’origine della recente pronuncia, una vicenda cominciata nel 2001, quando un imprenditore tortorese si era visto chiudere improvvisamente le linee del credito. Contestualmente, Carime gli aveva addebitato un importo di circa 60 milioni di lire. L’uomo aveva contestato la somma dimostrando di essere stato vittima di illeciti bancari e di aver diritto addirittura a un rimborso.

La prima sentenza a favore dell’imprenditore era arrivata nel 2004, ma nel 2011 l’istituto di credito si era limitato al pagamento delle spese legali. Ora è stato riconosciuto l’obbligo di versargli ulteriori 17mila euro, ma nel frattempo è stato necessario procedere a un pignoramento. 

Definizione agevolata: c’è tempo fino al 21 aprile. Calcola se ti conviene

Che la rottamazione delle cartelle Equitalia avrebbe suscitato aspettative nei contribuenti era largamente prevedibile. La misura, infatti, consente di saldare i propri debiti vedendosi decurtate sanzioni e interessi di mora nel caso delle cartelle esattoriali, e interessi di mora e maggiorazioni in presenza di infrazioni al codice della strada. Quindi, le somme dovute riguardano capitale e interessi, nonché gli importi maturati dall’Agenzia di Riscossione a titolo di aggio, spese di notifica e rimborso per le procedure esecutive.

Definizione agevolata: qual è il nuovo termine di presentazione della domanda?

Per far fronte alla vasta eco scatenata dal provvedimento nell’opinione pubblica, a partire dalle scorse settimane è stato potenziato il servizio di sportello nelle sedi territoriali considerate “nevralgiche” attraverso l’estensione degli orari di apertura.

A oggi le richieste di adesione alla definizione agevolata pervenute ammontano a 440mila e, per consentire a tutti gli interessati di poterne beneficiare, nei giorni scorsi è stato varato un emendamento ad hoc. Questo amplia i termini di presentazione nella domanda di tre settimane: il limite ultimo slitta quindi al 21 aprile. Dal canto suo, Equitalia ha tempo fino al 15 giugno per comunicare ai cittadini a quanto ammonta il debito. La scadenza da tenere d’occhio per chi pagherà in più tranche o in un’unica soluzione è quella di fine luglio 2017.

 Imparare a leggere l’estratto di ruolo per sapere quanto bisogna pagare

Liquidata da qualcuno, probabilmente in modo frettoloso , come la panacea dei guai con Equitalia, la definizione agevolata ha suscitato invece non poche perplessità negli addetti ai lavori. Difatti non la si può bollare in astratto e genericamente come vantaggiosa e conveniente: il giudizio di merito varia di caso in caso, e dipende dall’ammontare delle cifre che saranno decurtate in caso di adesione. Ciò rende quindi fondamentale imparare a leggere e decodificare un provvedimento come l’estratto di ruolo.

Tale documento fornisce il quadro della propria situazione debitoria nei confronti di Equitalia, indicando nel dettaglio a quanto ammontano i crediti dovuti e qual è la loro natura, nonché riportando informazioni sull’ente creditore e sulla data di notifica della cartella esattoriale.

La parte in alto a sinistra dell’estratto a ruolo contiene i dati relativi al concessionario di riscossione e al contribuente. Sotto (e prima del riquadro inerente l’importo addebitato) sono riportate le informazioni riguardanti il tipo di atto e il numero identificativo.

Al centro si trova una sorta di tabella a sette colonne che contiene voci come il codice tributo, l’anno di riferimento, il carico iscritto a ruolo e il debito residuo. Nelle righe orizzontali sono indicati i diritti di notifica, gli interessi di mora/somme aggiuntive, l’aggio, le spese esecutive e il totale.

Le sigle riportate accanto al codice tributo sono: A (altro), I (imposta), N (diritti di notifica), S (sanzioni), T (interessi), ed M (maggiori interessi di rateazione). Dunque, per risalire velocemente all’importo che verrà decurtato per effetto della definizione agevolata, è sufficiente sommare la cifra relativa a S con quella inerente gli interessi di mora. 

 


 


 
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