Cartella parzialmente viziata? Fermo amministrativo da annullare

Se il credito del Fisco è infondato, i ben del contribuente sono salvi

Vizio-parziale-cartella-esattorialeSi può riassumere così il contenuto della sentenza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Brindisi, la n.1045/2021, resa nota attraverso un comunicato stampa dello studio Vitale di Ceglie Messapica. L’ente di riscossione è stato così richiamato al rimborso del danno generato da responsabilità aggravata (ex art. 93 co.  e c.p.c.) Vale a dire, dalla consapevolezza di pretendere il saldo di un credito parzialmente già annullato, ridimensionato considerevolmente.

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La pronuncia del foro pugliese era scaturita da un’ingiustificata notifica di fermo amministrativo ad un contribuente che aveva già chiesto ed ottenuto il taglio dell’importo dovuto al Fisco.

Agenzia delle Entrate Riscossione è stata quindi chiamata al pagamento di 2mila al contribuente, ed al saldo delle spese di lite.

La pronuncia del Tribunale di Brindisi si è inserita nel solco tracciato dal Tribunale di Frosinone che, con sentenza 111/2020, ha equiparato il fermo amministrativo all’atto di precetto. Così, un’illegittimità anche parziale pregiudica in toto la sua validità.

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