Vendita all’asta: che differenza c’è tra beni mobili e immobili?

Qual è l’incubo di chi ha un debito? Perdere tutto ciò che possiede

Pignoramento beni mobiliChe si tratti di beni mobili facilmente sostituibili o della casa in cui si vive non fa troppa differenza. 

Il pignoramento resta uno dei momenti più traumatici. Per questo assume particolare importanza la riforma dell’iter di espropriazione forzata introdotta lo scorso anno (D.L. n.59/2016 convertito con modifiche dalla legge n.119 del 30 giugno 2016)

Ti potrebbe interessare 

Come funziona il pignoramento telematico dei beni?

 

Ecco i principali punti della disciplina giuridica del settore

Condizioni più rigide per chi vuole contestare l’esecuzione forzata

Il pignoramento deve includere un nuovo avvertimento, inoltre non è possibile presentare opposizione dopo che è stata decisa la vendita o l’assegnazione, a meno che si riesca a dimostrare di non aver potuto procedere tempestivamente per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

Liquidazione più facile per beni mobili e immobili

Si snelliscono i tempi relativi alla vendita senza incanto di beni mobili.

Già dopo sei mesi gli interessati possono presentare le offerte di acquisto in busta chiusa alla Cancelleria, precisando prezzo, tempistiche e modalità di pagamento. 

Contestualmente, viene esemplificata la procedura di liberazione dell’immobile pignorato, che può essere affidato a un terzo da designare entro 5 giorni dall’emanazione del provvedimento di assegnazione.

Leggi anche

Come evitare il pignoramento improvviso del conto corrente?

Che succede dopo tre aste andate deserte?

Beni mobili e immobili vengono disciplinati diversamente.  

Per quanto riguarda i primi, infatti, si stabilisce che il giudice determina «il numero totale, comunque non superiore a tre, di tentativi di vendita, come pure i criteri inerenti i relativi ribassi, le modalità di deposito del ricavato, e il termine ultimo, non superiore ai sei mesi, entro cui l’incaricato della procedura deve rendere gli atti alla Cancelleria».

Il limite di tre aste non vale per i beni immobili.

La riforma ha interessato solo il prezzo pattuito, stabilendo che, in concomitanza di un nuovo tentativo di vendita, il giudice può scegliere varie forme di pubblicità, individuando un importo base più basso di quello precedente, fino a un massimo di un quarto.

Dopo la terza asta andata deserta, invece, il prezzo può arrivare a dimezzarsi. 

Ti potrebbe interessare

Tutto quello che c’è da sapere sul pignoramento dell’auto

La redazione