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Mutuo poco trasparente Condannata la banca

Basta una firma su un contratto bancario per finire intrappolati nelle alchimie finanziare. Una cliente della Banca Regionale Europea, desiderosa di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa, è stata convinta a sottoscrivere anche un contratto «derivato», strumento finanziario di garanzia il cui funzionamento è materia per esperti di mercati. Il tribunale di Torino ha condannato la banca a restituire alla cliente le perdite di denaro accumulate dal «derivato», più gli interessi, ritenendo nulla la sottoscrizione.  
 
Roulette russa
La vicenda risale al 2007, agli albori della crisi finanziaria dei mutui «subprime». La cliente della banca si rivolge allo sportello per ottenere un mutuo trentennale, a tasso variabile, dell’importo di 175 mila euro. Su richiesta dell’istituto, la signora viene invitata a sottoscrivere un contratto di «Interest Rate swap», a copertura del rischio connesso al rialzo del tasso di interessi del mutuo. Questione di pesi. Secondo il meccanismo, le potenziali passività determinate dall’aumento smisurato del tasso variabile del mutuo, sarebbero state compensate dallo swap, garantito da un flusso attivo basato sul rapporto fra tasso fisso e tasso variabile. A parte un primo periodo favorevole, il contratto ha causato alla cliente forti perdite: oltre 10 mila euro. Ma se il tasso di interesse crolla, è il cliente a dover versare la differenza alla banca, e «l’ammontare delle perdite è direttamente proporzionale al livello di abbassamento del tasso». Un contratto letale come una roulette russa. 
 
Azione legale
La signora si è rivolta all’avvocato torinese Massimiliano Elia, esperto di battaglie contro banche e simili. «Un caso paradossale, unico nel suo genere - dice il legale -. La signora, oltre ad aver sottoscritto una regolare assicurazione su mutuo soggetto di per sé ad ipoteca, ha dovuto anche accollarsi un derivato». Per convincere il giudice Luca Martinat della bontà delle loro lamentele, hanno fatto leva sulla nullità del contratto per «carenza di causa», caposaldo del diritto civile. Perché la banca non ha raccolto le «informazioni necessarie a verificare il livello di conoscenza dello swap da parte della cliente» e soprattutto non c’era equilibrio tra il mutuo e il contratto derivato. 
 
«Il cliente dell’istituto bancario - scrive in sentenza il giudice - ben difficilmente avrebbe potuto beneficiare del contratto di swap in quanto l’andamento del tasso di interesse che gli avrebbe determinato un beneficio alla luce delle pattuizioni contrattuali non era concepito come concretamente realizzabile dagli operatori del sistema, a cominciare dalla Banca centrale europea». Alla radice, c’è una sproporzione di conoscenza tra banca e consumatore. «La signora - aggiunge il giudice - non era stata adeguatamente informata dalla controparte in ordine all’effettiva alea che entrambi avevano assunto».
 
da La Stampa

Prestiti e usura: ecco i tassi soglia fino al 31 marzo 2014

Il ministero dell'Economia ha reso noti i Temg, ossia i Tassi d'interesse effettivi medi globali, che sono validi dal primo gennaio al 31 marzo 2014. E' il valore di riferimento per determinare i tassi soglia, ossia la percentuale che le banche non devono superare per non incorrere nell'usura.

Questi tassi valgono come riferimento non solo per mutui e prestiti. Vengono utilizzati, infatti, anche per altre forme di finanziamento come crediti personali e trattenute sul quinto dello stipendio. I tassi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, valgono solo per finanziamenti stipulati nel trimestre in oggetto.
 
Vediamoli questi tassi soglia. 
  • Prestiti per importi fino a 5 mila euro, è del 19,32% per importi superiori del 16,43%. 
  • Cessione del quinto tasso del 18,83% per importi fino a 5 mila euro, 18,98% oltre questa somma finanziata
  • Credito personale siamo al 18,98% 
  • Conti correnti al 18,27% (fino a 5 mila euro), al 16,57% (oltre i 5 mila euro)
 
Per poter capire se il finanziamento è gravato da interessi usurai, bisogna individuare per prima cosa il temg. 
Per ottenere la soglia di usura, bisogna aumentare il valore del finanziamento del 50% se è a tasso fisso, del 25% se è a tasso variabile. E aggiungere ancora 4 punti. 
Nel contratto sottoscritto, bisogna quindi individuare il tan, il tasso annuo nominale e l'interesse di mora che viene applicato dalla banca in caso di mancato pagamento: se il valore così ottenuto supera la soglia, allora possiamo parlare di usura bancaria.

Arriva la sanatoria Equitalia. Sconto su milioni di multe

Entra nel vivo la sanatoria delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di stabilità: a oggi hanno aderito circa duecento contribuenti ma il numero è destinato a salire con l'avvicinarsi della scadenza. Lo comunica Equitalia ricordando che entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre alla società di riscossione. Sanabili anche le multe stradali mentre sono esclusi i debiti Inps e Inail.
Rientrano nell'agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco e' disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata e' applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
La sanatoria riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata, spiega.
 
Equitalia, i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo che si puo' chiedere agli sportelli di Equitalia. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovra' pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.
 
Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.
 
Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. 
 
Equitalia inviera' entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti. E' possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Equitalia contattera' i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione e per i quali, in base alla legge, l'ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro.
 
da Affaritaliani.it