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Perdere l’immobile in cui si vive, e non riuscire neanche a pagare i debiti

«Fermate quest’asta. Ci vogliono svendere la casa». Si può sintetizzare così la vicenda che ha coinvolto una coppia di Palermo. L’immobile di residenza è stato infatti pignorato a seguito di problemi con le banche, e, a seguito di vendita giudiziaria, un acquirente se lo è aggiudicato a 60mila euro. A fronte di una valutazione iniziale di 200mila. La proprietà consta di ben 120 metri quadrati.  Così, è stato inoltrato un reclamo al Collegio del Tribunale competente da parte del loro legale, Stefano Cultrera.
«La vendita deve svolgersi  in relazione all'attuale valore di mercato del bene pignorato, che non deve essere svenduto». Il codice sancisce infatti il blocco della procedura, laddove l’importo offerto sia caratterizzato da un sostanziale ribasso. Già anni fa la casa era stata oggetto di procedura giudiziaria, conclusasi con un nulla di fatto, a seguito della revoca della vendita per 80mila euro. 
A fare da contraltare al reclamo dei coniugi, una circolare interna della sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo, secondo cui «la semplice notevole inferiorità del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello giusto sarebbe insufficiente ai fini dell'esercizio del potere di sospensione delle vendite».
La decisione finale spetta intanto al Collegio della Sezione…
«Fermate quest’asta. Ci vogliono svendere la casa». Si può sintetizzare così la vicenda che ha coinvolto una coppia di Palermo. L’immobile di residenza è stato infatti pignorato a seguito di problemi con le banche, e, tramite vendita giudiziaria, un acquirente se lo è aggiudicato a 60mila euro. A fronte di una valutazione iniziale di 200mila. La proprietà consta di ben 120 metri quadrati.  Così, è stato inoltrato un reclamo al Collegio del Tribunale competente da parte del loro legale, Stefano Cultrera.
 
«La vendita deve svolgersi  in relazione all'attuale valore di mercato del bene pignorato, che non deve essere svenduto». Il codice sancisce infatti il blocco della procedura, laddove l’importo offerto sia caratterizzato da un sostanziale ribasso. Già anni fa la casa era stata oggetto di procedura giudiziaria, conclusasi con un nulla di fatto, a seguito della revoca della vendita per 80mila euro.
 
A fare da contraltare al reclamo dei coniugi, una circolare interna della sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo, secondo cui «la semplice notevole inferiorità del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello giusto sarebbe insufficiente ai fini dell'esercizio del potere di sospensione delle vendite».
 
La decisione finale spetta intanto al Collegio della Sezione…
 

 

Marche: storica decisione della CTR. Contribuenti/Equitalia 2 a 0

Una sentenza destinata a costituire un fondamentale precedente in materia, quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha annullato un debito di 150mila euro dovuti all’Agenzia di Riscossione. L’appello presentato da Equitalia, a seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli (anch’essa favorevole al contribuente) è stato dichiarato inammissibile, in quanto depositato oltre i termini di tempo previsti per legge.
La sentenza della CTP aveva trovato fondamento nel fatto che la cartella esattoriale recante l’importo del credito dell’Agenzia di Riscossione fosse stato firmato da un dipendente che non aveva la qualifica per procedere alla ricezione dell’atto. 
Non ha nascosto la sua soddisfazione Sergio Ciccioli (legale rappresentante della ditta Si.Ce.). Peraltro, la CTR di Ancona ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento dei 2.500 euro di spese processuali.

Una sentenza destinata a costituire un fondamentale precedente in materia, quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha annullato un debito di 150mila euro dovuti all’Agenzia di Riscossione. L’appello presentato da Equitalia, a seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli (anch’essa favorevole al contribuente) è stato dichiarato inammissibile, in quanto depositato oltre i termini di tempo previsti per legge.

La decisione della CTP aveva trovato fondamento nel fatto che la cartella esattoriale recante l’importo del credito dell’Agenzia di Riscossione fosse stato firmato da un dipendente che non aveva la qualifica per procedere alla ricezione dell’atto.

<span style="font-size:14.0pt; font-family:" arial","sans-serif";times="" new="" roman";="" "="">Non ha nascosto la sua soddisfazione Sergio Ciccioli (legale rappresentante della ditta Si.Ce.). Peraltro, la CTR di Ancona ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento dei 2.500 euro di spese processuali.

Che succede se non sei a casa quando arriva un avviso di pagamento?

Quando ha diritto Equitalia a ricorrere alla “procedura semplificata”?

 

Che succede se non sei a casa quando arriva un avviso di pagamento?

Se arriva il postino con la cartella Equitalia e a casa non c’è nessuno, è necessario rispettare una procedura relativa alla cosiddetta irreperibilità momentanea (disciplinata dal Codice di Procedura Civile) affinchè l’atto possa considerarsi correttamente notificato. In caso contrario, Equitalia non ha il diritto di effettuare azioni esecutive come il pignoramento. A sancirlo una sentenza emessa nei giorni scorsi (CTR Roma, n. 4148/16).
In caso di irreperibilità relativa (o momentanea) il messo notificatore deve seguire il seguente iter, per garantire che il debitore riceva la comunicazione a lui indirizzata. La cartella deve essere consegnata presso un ufficio del Comune di residenza, e contestualmente nella cassetta della posta del contribuente deve essere recapitato un avviso (in busta chiusa e sigillato) che informi della mancata ricezione. 
 Ultimo, ma non da ultimo, il debitore deve essere informato a mezzo CAN (comunicazione di avvenuta notifica, raccomandata a/r) che ha tempo 30 giorni per recuperare l’originale della cartella presso la Casa Comunale. Al 31esimo giorno scatta la compiuta giacenza, e quindi la comunicazione si considera ricevuta anche se non materialmente ritirata. 
Qualora la CAN non venga inviata, risulti persa o non rechi la firma del destinatario, la notifica si ritiene non perfezionata. Anzi, l’intero iter risulta nullo.

Se arriva il postino con la cartella Equitalia e a casa non c’è nessuno, è necessario rispettare una procedura relativa alla cosiddetta irreperibilità momentanea (disciplinata dal Codice di Procedura Civile) affinchè l’atto possa considerarsi correttamente notificato. In caso contrario, Equitalia non ha il diritto di effettuare azioni esecutive come il pignoramento. A sancirlo una sentenza emessa nei giorni scorsi (CTR Roma, n. 4148/16).

In caso di irreperibilità relativa (o momentanea) il messo notificatore deve seguire il seguente iter, per garantire che il debitore riceva la comunicazione a lui indirizzata. La cartella deve essere consegnata presso un ufficio del Comune di residenza, e contestualmente nella cassetta della posta del contribuente deve essere recapitato un avviso (in busta chiusa e sigillato) che informi della mancata ricezione.

 Ultimo, ma non da ultimo, il debitore deve essere informato a mezzo CAN (comunicazione di avvenuta notifica, raccomandata a/r) che ha tempo 30 giorni per recuperare l’originale della cartella presso la Casa Comunale. Al 31esimo giorno scatta la compiuta giacenza, e quindi la comunicazione si considera ricevuta anche se non materialmente ritirata.

Qualora la CAN non venga inviata, risulti persa o non rechi la firma del destinatario, la notifica si ritiene non perfezionata. Anzi, l’intero iter risulta nullo.

 

Se arriva il postino con la cartella Equitalia e non ci sei, è necessario rispettare una procedura relativa alla cosiddetta irreperibilità momentanea (disciplinata dal Codice di Procedura Civile) affinchè l’atto possa considerarsi correttamente notificato. In caso contrario, Equitalia non ha il diritto di effettuare azioni esecutive come il pignoramento. A sancirlo una sentenza emessa nei giorni scorsi (CTR Roma, n. 4148/16).

In caso di irreperibilità relativa (o momentanea) il messo notificatore deve seguire il seguente iter, per garantire che il debitore riceva la comunicazione a lui indirizzata. La cartella deve essere consegnata presso un ufficio del Comune di residenza, e contestualmente nella cassetta della posta del contribuente deve essere recapitato un avviso (in busta chiusa e sigillato) che informi della mancata ricezione. 

Ultimo, ma non da ultimo, il debitore deve essere informato a mezzo CAN (comunicazione di avvenuta notifica, raccomandata a/r) che ha tempo 30 giorni per recuperare l’originale della cartella presso la Casa Comunale. Al 31esimo giorno scatta la compiuta giacenza, e quindi la comunicazione si considera ricevuta anche se non materialmente ritirata. 

Qualora la CAN non venga inviata, risulti persa o non rechi la firma del destinatario, la notifica si ritiene non perfezionata. Anzi, l’intero iter risulta nullo.

«Presidente, diciamo basta agli imprenditori suicidati dalla crisi»

Debito da capogiro. Secondo l’Agenzia di Riscossione è tutto nella norma…