Gli interessi previsti dal mutuo superano i limiti di legge?
Il pignoramento non è consentito alla banca creditrice. Così il Tribunale di Brindisi nell’ordinanza emessa in data 1 ottobre 2019, in riferimento al procedimento n.216/2018.
Dunque, se il contratto prevede interessi di mora che eccedono il tasso soglia aggiornato trimestralmente (legge 108/1996) si parla di usura originaria. Una casistica, questa, che incide profondamente sul mutuo.
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Il foro del capoluogo pugliese ha ricordato i principi formalizzati sei anni fa da Banca d’Italia. Questa aveva stabilito che anche i tassi di mora dovevano rispettare i principi anti-usura.
L’ordinanza emessa lo scorso 1 ottobre è scaturita dalla vicenda di due clienti bancari che avevano ottenuto un mutuo da circa 150mila euro da restituire in 180 rate. Dopo oltre 100 versamenti mensili, però, si erano accorti di aver pagato, in percentuale, più interessi che sorte capitale.
Il Tribunale ha quindi congelato il pignoramento, chiarendo che, in caso di tassi d’interesse patologicamente alti, il contratto è parzialmente illegittimo. Dunque, l’importo pagato dal cliente bancario deve essere integralmente ricondotto al capitale, venendo meno il diritto del creditore agli interessi di mora.
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La redazione

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito nei giorni scorsi, ricordando che la prescrizione è triennale. Contestualmente gli Ermellini hanno specificato qual è l’iter che deve seguire il contribuente per fare ricorso.
A precisarlo è stata, nei giorni scorsi, la Corte dei Conti di Palermo (Sezione Giurisdizionale), che ha accolto il ricorso di un ex funzionario della sede agrigentina di Agenzia delle Entrate Riscossione. L’uomo aveva subito un procedimento penale culminato con il licenziamento senza preavviso, disciplinato dal C.C.N.L. di settore.