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Notizie

Rc auto: se è gratis, rischi di pagare di più fra qualche anno

Hai comprato una macchina e ti hanno proposto l’assicurazione gratuita per un anno? Aspetta prima di esultare. La “sorpresa”, infatti, potrebbe nascondere … un pacco. A seguito di numerose denunce infatti, l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha effettuato un’indagine e stilato una sorta di vademecum per la tutela del consumatore
 
Ma andiamo con ordine. Molti cittadini sono stati “ingolositi” dall’offerta di Rc auto a costo zero sui nuovi acquisti. In realtà, però, non si è trattato di un regalo disinteressato, anzi. La contropartita c’è, e anche piuttosto pesante. Infatti, nella gran parte dei casi, al termine del periodo gratuito, esiste il concreto rischio di perdere i benefici previsti dalla Legge Bersani,tra cui la possibilità di ereditare la classe di merito acquisita da un convivente su un altro veicolo. Questo perché, concluso il periodo free, il titolare, sostanzialmente, non ha storia assicurativa. Perciò deve partire dalla 18esima classe.
 
Che fare, quindi? Ecco i consigli di Ivass
  • stipulare solo con un intermediario di fiducia
  • controllare a chi è intestata la Rc auto
  • verificare le condizioni di bonus-malus e franchigia previste
 
Inoltre, per limitare i danni economici sui contribuenti, l’Ivass ha proposto alcune misure correttive, tra cui il rilascio, allo scadere del periodo gratuito, di un certificato che riassuma i trascorsi assicurativi dell’ultimo quinquennio. Se la polizza Rc auto è già scaduta, dovrebbe comunque essere cura della compagnia contattare il cliente e inviargli detto attestato. L’Istituto ha chiesto, peraltro, un rimborso per chi è incappato nei contratti “civetta”.
 

 

Come proteggere la casa di residenza dall’ipoteca di Equitalia?

Divieto per Equitalia di pignorare l'immobile di residenza

Pignoramento_Equitalia

La burocrazia, si sa, non sempre ha il pregio della chiarezza. Perciò, spesso il contribuente fatica a capire quali sono i suoi diritti e i doveri. 

Ma soprattutto, ha difficoltà a comprendere entro quali limiti il Fisco può agire nei suoi confronti. Un esempio? L’aura di confusione e inesattezze che circonda due termini come ipoteca e pignoramento. Qui di seguito alcune, importanti, puntualizzazioni.

L’ipoteca è una misura volta a garantire a Equitalia l’accesso prioritario, rispetto agli altri creditori, all’importo ricavato dalla vendita forzata dei beni del debitore. 
 
Tale provvedimento deve precedere, necessariamente, il pignoramento vero e proprio.
L’iscrizione dell’ipoteca “richiede” un debito maggiore o uguale a 20.000 euro. Per il pignoramento immobiliare, invece, il tetto minimo è di 120.000.
 
In anni recenti sono state introdotte importanti modifiche in materia. Ciò per garantire una tutela più stringente a chi si trova in una condizione economica di per sé precaria. 
 
Così il Governo Letta ha sancito il divieto, valido solo per Equitalia, di pignorare l’immobile di residenza. Una successiva sentenza della Cassazione (n. 19270 del 12/09/2014), ha precisato che la norma è retroattiva, e quindi ha il potere di bloccare anche i procedimento in corso.
 
Ecco quali sono, in dettaglio, i requisiti necessari, oltre alla residenza, per chiedere la cancellazione del pignoramento. La casa
 
  • è l’unico immobile di proprietà del cittadino
  • è stata accatastata a uso abitativo
  • non rientra negli edifici di lusso, o nelle categorie A/8 e A/9
 
 
 
da redazione
 


 


 

 

Segnalazione in CR, niente obbligo preventiva comunicazione per persone giuridiche

Centrale Rischi: basta nominarla per suscitare il terrore. Non solo perché questa  ha una sorte di potere “di vita e di morte” sulle persone che ci si ritrovano iscritte, ma anche perché il suo funzionamento non è chiaro a molti. Anzi, l’argomento è spesso circondato da una coltre di confusione e imprecisioni. Proviamo a fare ordine.
 
Hai una società? Se viene schedata all’interno della Centrale Rischi il “responsabile” del procedimento non ha l’obbligo di preventiva informazione. A pronunciarsi in merito, l’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Napoli) con decisione n.2201 del 09/04/2014.
Dunque, se si tratta di persona giuridica e non fisica, l’intermediario finanziario non è tenuto a comunicare in anticipo quanto accadrà.
 
La decisione dell’ABF segue il ricorso presentato da una società che chiedeva la cancellazione dei propri dati dal suddetto database. La motivazione addotta era stata, appunto, che il tutto fosse avvenuto a sua insaputa.
 

 

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