A cosa vi fa pensare un'asta? Se ci siete passati, probabilmente, le prime parole che vi verranno in mente, per associazione, saranno svendita e liquidazione. La recente riforma del processo civile (legge n. 162 del 10.11.2014) è intervenuta in materia, salvaguardando il debitore dall’ormai consolidata pratica speculativa delle vendite giudiziarie.
Perciò, d’ora in avanti, si potrà richiedere al giudice l’interruzione del procedimento, se, a seguito di una sequela di aste, il prezzo avrà subito un ribasso sostanziale. («Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione dell’azione, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la conclusione anticipata del processo esecutivo»).
In passato l’interruzione dell’esecuzione forzata era un’opzione di carattere temporaneo, la riforma le conferisce invece natura definitiva.
Quando e come fare richiesta?
Non è stato fissato un numero minimo di aste oltre il quale scatta l’interruzione. La decisione spetta al magistrato, chiamato a valutare la specificità del caso. in linea generale, comunque, buonsenso vuole che questo si pronunci dopo aver fatto un confronto tra il prezzo di vendita stimato e i costi da sostenere per portare avanti il procedimento.
La domanda, che va inoltrata al giudice, è a costo zero. Inoltre, se viene respinta, non c’è neanche l’obbligo di pagare le spese processuali.
E se il creditore non si arrende?
Potrebbe succedere che questo chieda, in seguito, un nuovo pignoramento, facendo praticamente ripartire da zero il succitato iter. In al caso, il debitore potrebbe opporsi al’esecuzione forzata esigendo inoltre il risarcimento del danno per lite temeraria.