A volte ritornano … con somma gioia – si fa per dire – del cittadino
La notizia riguarda i veicoli su cui non è stato pagato il bollo auto. Se l’inadempienza va avanti da almeno tre anni, infatti, è prevista la cancellazione d’ufficio dal PRA.
Dopo quasi 20 anni di mancato utilizzo di questo strumento, il Fisco ha pensato bene di estrarlo nuovamente dal cilindro, stimando che, in sole tre Regioni (Lazio, Lombardia, Puglia), la quantità di mezzi che potrebbe essere cancellata si aggira intorno alle 500mila unità; l’anno medio di immatricolazione è il 1994.
La radiazione dal PRA, sancita dal codice della strada, rappresenta comunque un procedimento non totalmente conforme alla legge, in quanto sarebbe dovuto intervenire un decreto ministeriale a perfezionarne la disciplina. Detto ciò, va comunque specificato che la cancellazione può essere impugnata procedendo al ricorso.
Rimozione del PRA: in cosa consiste?
Questa misura ha ripercussioni molto drastiche sull’automobilista: non solo, infatti, gli viene sequestrato il veicolo (senza la possibilità di riappropriarsene mai più), ma incappa anche in una multa il cui ammontare è assai variabile (da 400 a 1.600 euro circa). A intraprendere la procedura è l’Aci che, accertata l’inadempienza e la sua durata almeno triennale, chiede spiegazioni all’utente circa le motivazioni che l’hanno determinata. C’è tempo 30 giorni per dimostrare l’avvenuto pagamento.
L’ultimo caso di radiazione dal PRA risale al 2004. Si è “riesumata” questa misura per fare cassa, recuperando parte della – sostanziosa – evasione fiscale che grava sul settore, come pure per snellire la mole dell’archivio, in cui sono ancora contenuti molti mezzi non più circolanti.
E se volessi fare ricorso?
L’automobilista ha tempo 30 giorni per impugnare il provvedimento davanti al Ministero dell’Economia o davanti al Giudice.
La redazione