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Notizie

Annullamento cartelle in autotutela: vittoria di un contribuente su Equitalia

L’Agenzia delle Entrate non risponde al cittadino che si avvale della procedura di autotutela contro le cartelle esattoriali? Le stesse risultano illegittime. A stabilirlo, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n.5667/2015.
 
La Legge di Stabilità 228 di tre anni fa aveva introdotto il principio di autotutela contro le cartelle pazze. Detto provvedimento riconosceva al contribuente, destinatario di una cartella illegittima, di chiedere la sospensione della riscossione e la contestuale cancellazione in via amministrativa. Termine temporale previsto: 220 giorni. 
 
Equitalia ha quindi l’obbligo di controllare che i crediti da riscuotere non siano decaduti o prescritti. Nel caso specifico però, nonostante la presentazione della richiesta di autotutela, è andata avanti con l’azione esecutiva. È toccato quindi alla CTP di Milano definire illegittimi gli atti emessi «per la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente». Questa non si è invece espressa in merito a un eventuale rimborso del cittadino.
 
 

 

La madre ha un debito, ed Equitalia pignora la pensione della figlia

Quando una famiglia si confronta con il tema della disabilità, la sfida è impegnativa, e a tratti dolorosa. Eppure uno degli aspetti che contraddistingue più frequentemente queste situazioni è la dignità e il pudore. Mamma Giovanna, ad esempio, non ha mai voluto “approfittare” del rimborso per la mensa scolastica che spettava alla figlia Roberta, oggi 26 anni, nata con una disabilità psico-cognitiva.
 
Giovanna ha un debito di 130.000 euro con Equitalia, e incredibilmente, nei giorni scorsi, ha visto pignorare la pensione della figlia. Ovviamente non ci sta. «In qualche modo ce la faremo, lo so». Il problema è che intanto Roberta aspetta un risarcimento di circa 2.400 euro.
 
Sette anni fa la donna rileva un bar – ricevitoria. La crisi era alle porte e il locale valeva tanto. «Io e mio marito lo vedevamo come un investimento per il futuro delle nostre ragazze». Poi una serie di debiti, quasi inevitabili, per mantenere in vita l’attività. E come un fulmine a ciel sereno il pignoramento della pensione della figlia.
 
«La legge non lo consente, eppure è successo e sa cosa mi hanno risposto quando l’ho segnalato? Di presentare un esposto, il che sappiamo bene cosa significa: non ottenere nulla». Nel frattempo l’unica soluzione possibile sembra essere “traslocare” la pensione in posta. «Peccato che questa operazione abbia richiesto un tempo inspiegabilmente lungo. Morale: le è stato tolto anche l’assegno di settembre». Giovanna però è risoluta, e ha le idee chiare. «pagheremo, ma Roberta no».
 

 

Mutuo: sedotto e abbandonato? Ecco a cosa hai diritto

Che succede se il comportamento della banca “illude” il cittadino che gli verrà concesso il finanziamento, per poi far naufragare le trattative all’improvviso? È possibile chiedere – e ottenere – un risarcimento. Proviamo a spiegare perché.
 
Il principio di buona fede contrattuale vincola entrambe le parti ad agire nel rispetto dell’interlocutore e delle aspettative suscitate. Perciò non è ammissibile troncare le trattative in corso senza motivare adeguatamente. In questo caso infatti, il giudice può decidere che il privato ha diritto al rimborso, il cui ammontare viene stabilito in via equitativa, e cioè nella misura che appare proporzionale. A sancirlo, il Tribunale di Messina.
 
Quindi, il cittadino a cui il mutuo è stato negato può ricorrere allo “strumento” giudiziario o, in alternativa, all’Arbitro Bancario e Finanziario, chiamato a decidere in tempi brevi. La banca scopre che un altro istituto di credito lo aveva iscritto in Centrale Rischi? Non può comunque interrompere all’improvviso le trattative per il finanziamento. Può farlo, infatti come spiega La Legge per Tutti, solo a seguito «di fatti sopravvenuti, eccezionali, non prevedibili e, soprattutto, non conoscibili in precedenza pur usando la diligenza richiesta agli operatori del settore».
 
Un’altra alternativa, come riportato sul sito Indebitati.it, è di interpellare la Prefettura, che ha facoltà di occuparsi delle problematiche inerenti mutui, prestiti al consumo e linee di credito. Questa «invierà in maniera riservata l’istanza direttamente alla banca che sarà tenuta a fornire una risposta al diretto interessato e a informarne il Prefetto. Il vantaggio è poter ottenere un riesame della pratica oppure, almeno delle motivazioni scritte sulle cause che hanno condotto al rifiuto del finanziamento».
 

 

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